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Istanza di sospensione della riscossione di un’imposta contestata (Austria)
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L’istanza al fisco austriaco, il Finanzamt Österreich, di sospendere la riscossione di un’imposta contestata fino alla decisione sul Suo ricorso, secondo il § 212a del Codice tributario federale austriaco (BAO), perché il solo ricorso non ferma il pagamento. Con l’atto, la data del ricorso, l’importo e il suo calcolo (§ 212a Abs 3 BAO); si può ripresentare dopo una richiesta di rimessione al Tribunale federale delle finanze (§ 212a Abs 5 BAO). Finché è pendente non si procede a esecuzione. Via FinanzOnline, per posta o fax: un’e-mail non vale come istanza (§§ 85, 86a BAO). In tedesco.
- Pensato per l’uso in: Austria
- Ultimo aggiornamento: 7 ottobre 2026
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Quando usare questo documento
- Ha fatto ricorso contro un accertamento fiscale in Austria e nel frattempo non vuole pagare l’imposta contestata.
- Il Finanzamt Le chiede di pagare anche se Lei sta ancora contestando l’accertamento.
- Il Suo caso è passato alla Corte federale delle finanze e vuole di nuovo sospendere la riscossione.
- Vuole sospendere la riscossione dell’imposta contestata finché non si decide sul Suo ricorso.
Che cosa si compila
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- Ufficio delle imposte (Finanzamt) e relativa casella postale (l’ufficio per le grandi imprese solo se gestisce il Suo conto fiscale)
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- Numero fiscale austriaco (Steuernummer)
- Atto di imposizione: tipo e periodo (ad es. accertamento dell’imposta sul reddito 2025)
- Data di emissione dell’atto di imposizione
- Data del ricorso contro l’atto di imposizione
- Importo di cui sospendere la riscossione (solo se richiesta)
- Fase del ricorso: non ancora deciso, oppure dopo una decisione preliminare e una richiesta di rinvio al tribunale
- Calcolo dell’importo (pagamento integrativo risultante dall’atto meno l’importo chiesto nel ricorso), in tedesco
Domande frequenti
- Fino a quando si può chiedere in Austria la sospensione della riscossione?
- Fino alla decisione sul ricorso (§ 212a Abs 3 BAO), insieme al ricorso o a parte in seguito. La decisione preliminare sul ricorso pone fine alla sospensione; dopo una richiesta di rimessione al Tribunale federale delle finanze si può chiedere di nuovo (§ 212a Abs 5 BAO). Se possibile la chieda prima della scadenza del pagamento: se poi viene respinta, resta un mese per pagare (§ 212a Abs 7 BAO). La invii presto, meglio via FinanzOnline o per fax; un’e-mail non conta affatto (§§ 85, 86a BAO).
- Quale importo si può sospendere secondo il § 212a del BAO austriaco?
- Solo l’importo che dipende dal ricorso: un maggior pagamento dovuto a un atto che si discosta dai Suoi dati, o che non si basa su alcun Suo dato, al massimo fino alla riduzione chiesta con il ricorso (§ 212a Abs 1 BAO). L’istanza deve mostrare come si calcola l’importo (§ 212a Abs 3 BAO). Esempio: l’atto chiede 3.000 € in più e il ricorso chiede un’imposta inferiore di 1.200 €: si possono sospendere 1.200 €.
- Quando il fisco austriaco nega la sospensione della riscossione, e quanto costa?
- Viene negata nella misura in cui il ricorso appare poco promettente, in cui l’atto segue i Suoi stessi dati nei punti contestati, o se il Suo comportamento mette a rischio la riscossione (§ 212a Abs 2 BAO). Se concessa, costa interessi di sospensione di due punti percentuali annui sopra il tasso di base, calcolati solo su quanto resta dovuto dopo la decisione; sotto i 50 € non si addebita nulla (§ 212a Abs 9 BAO).
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