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Risponda a tre brevi domande. Non serve sapere come si chiama il modulo.
1. Per quale paese?
2. Di che cosa si tratta?
3. Che cosa vuole fare?
4 documenti corrispondono
- Istanza di autotutela all’Agenzia delle Entrate (Italia)Per chi ha ricevuto dall’Agenzia delle Entrate un avviso, una comunicazione di irregolarità o una cartella con un errore evidente: persona sbagliata, errore di calcolo, pagamento già fatto e non considerato. Prima della lettera, il canale gratuito: il servizio online CIVIS dell’Agenzia, per comunicazioni e cartelle, e il suo fac-simile in carta libera. L’istanza va all’ufficio dell’Agenzia che ha emesso l’atto o, per una cartella, a quello che ha iscritto le somme a ruolo, con PEC, raccomandata o a mano, senza marca da bollo; non sospende i 60 giorni per il ricorso.
- Istanza di autotutela al Comune per IMU, TARI e altri tributi locali (Italia)Per chi ha ricevuto dal Comune, o dal concessionario che riscuote per il Comune, un avviso di accertamento o di pagamento IMU, TARI o di un altro tributo locale con un errore evidente: immobile non posseduto, superficie o rendita sbagliate, pagamento già fatto, persona sbagliata. Molti Comuni hanno un proprio modulo o uno sportello online gratuito: se c’è, lo usi. L’istanza va all’ufficio tributi che ha emesso l’atto, con PEC o raccomandata A/R, e non sospende i 60 giorni per il ricorso.
- Richiesta di rateizzazione di IMU, TARI e altri tributi comunali (Italia)Per chi ha ricevuto dal Comune un avviso di accertamento esecutivo o un’altra richiesta di pagamento di IMU, TARI o di un altro tributo locale e non può pagare tutto in una volta. Molti Comuni hanno un proprio modulo gratuito: se c’è, lo usi. La rateizzazione segue il regolamento comunale o, in mancanza, la legge 27 dicembre 2019, n. 160: fino a 72 rate mensili secondo l’importo, e il regolamento deve consentire almeno 36 rate per i debiti oltre 6.000,01 €. La richiesta dichiara la temporanea difficoltà economica ed è esente da marca da bollo.
- Istanza di rimborso di imposte sui redditi versate e non dovute (Italia)Per chi ha pagato con F24 un’imposta sui redditi non dovuta o in misura superiore al dovuto – un versamento doppio, un importo sbagliato – e non può recuperarla con la dichiarazione dei redditi. L’istanza va all’ufficio dell’Agenzia delle Entrate competente per il domicilio fiscale entro 48 mesi dal versamento (art. 38 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602). È esente da marca da bollo. Se l’Agenzia tace per 90 giorni, si può fare ricorso alla Corte di giustizia tributaria.
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La richiesta è gratuita. Ci dica quale modulo o lettera Le serve, per quale paese e in quale lingua. Scriviamo quelli che ci vengono chiesti – lasci la Sua e-mail e La avviseremo quando il Suo sarà pronto.