Procura: modelli e moduli
4 modelli da compilare online o da scaricare.
Procura generale per scrittura privata (Italia)
Per chi vuole affidare a una persona di fiducia la gestione ordinaria dei propri affari: pagare bollette e imposte, riscuotere somme, ritirare documenti, trattare con il condominio e con gli uffici. La procura privata copre solo l’ordinaria amministrazione e gli atti indicati espressamente; per vendere o comprare un immobile, per una donazione o per un atto da trascrivere serve una procura notarile. Banche e Poste possono chiedere i propri moduli. Firmata dal rappresentato e accettata dal procuratore.
Procura speciale per un singolo atto (Italia)
Per chi non può essere presente e incarica una persona di fiducia di compiere un solo atto in suo nome: firmare un contratto, ritirare una somma, rappresentarlo a un’assemblea di condominio o davanti a un ufficio. La procura descrive l’atto, i suoi limiti e la scadenza. Se l’atto richiede una forma particolare – la vendita di una casa o di un’auto, un atto da trascrivere – serve una procura notarile o con firma autenticata. Per una semplice commissione basta una delega.
Delega per ritirare documenti, certificati e raccomandate (Italia)
Per chi non può andare di persona e incarica qualcuno di una commissione: ritirare il certificato del casellario giudiziale o un altro certificato, una raccomandata in giacenza, un referto già pronto o un documento, oppure consegnare una pratica. Poste Italiane e molti uffici hanno un proprio modulo di delega, gratuito: se l’ufficio lo chiede, usi quello. La delega indica l’operazione, l’ufficio e la scadenza; il delegato porta il proprio documento e la copia di quello del delegante.
Delega per l’assemblea di condominio (Italia)
Per il condòmino che in Italia non può partecipare all’assemblea di condominio: la delega scritta dell’art. 67 delle disposizioni di attuazione del codice civile, che indica il condominio, l’unità immobiliare, la data dell’assemblea e la persona delegata a intervenire e votare, con eventuali istruzioni di voto. Il delegato non può essere l’amministratore e, nei condomini con più di venti partecipanti, non può rappresentare più di un quinto dei condòmini e del valore. Il delegato la consegna all’inizio dell’assemblea.
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