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Comunicazione di ospitalità di cittadino straniero (Italia)
Pubblicato daDocMuse
Comunicazione scritta che chi ospita uno straniero non comunitario o un apolide, o gli dà in locazione, in comodato o vende un immobile, deve presentare entro 48 ore all’autorità locale di pubblica sicurezza – Questura o commissariato, o il Comune dove non c’è un ufficio di polizia – anche per un parente o per pochi giorni (art. 7 d.lgs. 286/1998). Molte Questure e molti Comuni hanno un modulo proprio, gratuito, anche online: si usi quello dove c’è. Si consegna a mano con timbro di ricevuta, o per raccomandata A/R o PEC.
- Pensato per l’uso in: Italia
- Ultimo aggiornamento: 14 ottobre 2026
- Documento in italiano
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Quando usare questo documento
- Un parente extracomunitario è arrivato ieri a stare da Lei in Italia.
- Ha affittato l’appartamento a un cittadino extracomunitario e deve avvisare la Questura.
- Un ospite extracomunitario resta solo una settimana, ma vuole essere in regola.
- Vuole fare per iscritto la comunicazione di ospitalità alla Questura.
Che cosa si compila
I dati richiesti dal documento.
- Mittente
- Indirizzo del mittente
- Codice fiscale del mittente
- Modalità di invio (stampata sopra il destinatario)
- Questura, commissariato o Comune
- Indirizzo dell’ufficio
- Città
- Data
- Data di inizio dell’ospitalità
- Indirizzo dell’immobile
- Titolo per cui la persona ospitata dispone dell’immobile
- Persona invitata
- Luogo e data di nascita della persona ospitata
- Cittadinanza della persona invitata
- Documento della persona ospitata (tipo, numero, scadenza)
- Permesso di soggiorno della persona ospitata, se ne ha uno
- Data prevista di partenza (facoltativa)
- Suo luogo e data di nascita
- Suo documento d’identità o permesso di soggiorno (tipo e numero)
Domande frequenti
- Chi deve fare la comunicazione di ospitalità e quando?
- Chiunque dà alloggio o ospita uno straniero non comunitario o un apolide, o gli cede in locazione, in comodato o in vendita un immobile, entro 48 ore, anche se l’ospite è un parente e resta pochi giorni (art. 7 d.lgs. 286/1998). Molte Questure e molti Comuni pubblicano un modulo gratuito, alcuni anche online: lo usi dove c’è. Per i cittadini dell’Unione europea questa comunicazione non è prevista.
- Che sanzione c’è se non si comunica l’ospitalità?
- Una sanzione amministrativa da 500 € a 3.500 €, aumentata nel 2023 dal decreto-legge n. 123 (convertito dalla legge n. 159/2023); le cifre più basse che si leggono ancora in rete sono superate. Conservi la ricevuta della consegna, la ricevuta di ritorno della raccomandata o le ricevute della PEC, che provano la data della comunicazione.
- A quale ufficio si consegna la comunicazione di ospitalità?
- All’autorità locale di pubblica sicurezza del luogo dell’alloggio: la Questura o il commissariato di polizia, e nei Comuni dove non c’è un ufficio di polizia il Comune stesso. Si consegna a mano, facendosi timbrare una copia, o si invia per raccomandata A/R o per PEC all’indirizzo che l’ufficio pubblica. Nella provincia di Bolzano l’ufficio deve accettarla anche in tedesco, in Valle d’Aosta anche in francese.
Come può firmare questo documento
- Lo stampi e lo firmi a mano. Le righe per la firma nel documento sono lasciate vuote di proposito – firmi su di esse a penna.
- Lo firmi personalmente con una firma elettronica qualificata. Se possiede già una FEQ – Evrotrust, B-Trust, StampIT, ZealiD o qualsiasi fornitore qualificato presente nell’elenco di fiducia dell’UE, su smart card, token USB, in un’app per smartphone o nel cloud – la nostra guida alla firma spiega passo dopo passo come firmare proprio questo file senza invalidarlo. Aiuto passo dopo passo e un modo per verificare il risultato
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