DocMuse è un servizio privato a pagamento, gestito da The Muse Technology EOOD (Bulgaria). Non è un sito della pubblica amministrazione italiana e non è collegato ad alcuna amministrazione.

Comunicazione di ospitalità di cittadino straniero (Italia)

Diritto
Comunicazione e diffida
Italiano
Italia
Stampa e firma
1 pagina · Vendite: 0

Pubblicato daDocMuse

Comunicazione scritta che chi ospita uno straniero non comunitario o un apolide, o gli dà in locazione, in comodato o vende un immobile, deve presentare entro 48 ore all’autorità locale di pubblica sicurezza – Questura o commissariato, o il Comune dove non c’è un ufficio di polizia – anche per un parente o per pochi giorni (art. 7 d.lgs. 286/1998). Molte Questure e molti Comuni hanno un modulo proprio, gratuito, anche online: si usi quello dove c’è. Si consegna a mano con timbro di ricevuta, o per raccomandata A/R o PEC.

  • Pensato per l’uso in: Italia
  • Ultimo aggiornamento: 14 ottobre 2026
  • Documento in italiano

Compili il modulo

Le Sue risposte restano su questo dispositivo per 7 giorni o finché non le cancella.

0 su 0 compilate

Quando usare questo documento

  • Un parente extracomunitario è arrivato ieri a stare da Lei in Italia.
  • Ha affittato l’appartamento a un cittadino extracomunitario e deve avvisare la Questura.
  • Un ospite extracomunitario resta solo una settimana, ma vuole essere in regola.
  • Vuole fare per iscritto la comunicazione di ospitalità alla Questura.

Che cosa si compila

I dati richiesti dal documento.

  • Mittente
  • Indirizzo del mittente
  • Codice fiscale del mittente
  • Modalità di invio (stampata sopra il destinatario)
  • Questura, commissariato o Comune
  • Indirizzo dell’ufficio
  • Città
  • Data
  • Data di inizio dell’ospitalità
  • Indirizzo dell’immobile
  • Titolo per cui la persona ospitata dispone dell’immobile
  • Persona invitata
  • Luogo e data di nascita della persona ospitata
  • Cittadinanza della persona invitata
  • Documento della persona ospitata (tipo, numero, scadenza)
  • Permesso di soggiorno della persona ospitata, se ne ha uno
  • Data prevista di partenza (facoltativa)
  • Suo luogo e data di nascita
  • Suo documento d’identità o permesso di soggiorno (tipo e numero)

Domande frequenti

Chi deve fare la comunicazione di ospitalità e quando?
Chiunque dà alloggio o ospita uno straniero non comunitario o un apolide, o gli cede in locazione, in comodato o in vendita un immobile, entro 48 ore, anche se l’ospite è un parente e resta pochi giorni (art. 7 d.lgs. 286/1998). Molte Questure e molti Comuni pubblicano un modulo gratuito, alcuni anche online: lo usi dove c’è. Per i cittadini dell’Unione europea questa comunicazione non è prevista.
Che sanzione c’è se non si comunica l’ospitalità?
Una sanzione amministrativa da 500 € a 3.500 €, aumentata nel 2023 dal decreto-legge n. 123 (convertito dalla legge n. 159/2023); le cifre più basse che si leggono ancora in rete sono superate. Conservi la ricevuta della consegna, la ricevuta di ritorno della raccomandata o le ricevute della PEC, che provano la data della comunicazione.
A quale ufficio si consegna la comunicazione di ospitalità?
All’autorità locale di pubblica sicurezza del luogo dell’alloggio: la Questura o il commissariato di polizia, e nei Comuni dove non c’è un ufficio di polizia il Comune stesso. Si consegna a mano, facendosi timbrare una copia, o si invia per raccomandata A/R o per PEC all’indirizzo che l’ufficio pubblica. Nella provincia di Bolzano l’ufficio deve accettarla anche in tedesco, in Valle d’Aosta anche in francese.

Come può firmare questo documento

  • Lo stampi e lo firmi a mano. Le righe per la firma nel documento sono lasciate vuote di proposito – firmi su di esse a penna.
  • Lo firmi personalmente con una firma elettronica qualificata. Se possiede già una FEQ – Evrotrust, B-Trust, StampIT, ZealiD o qualsiasi fornitore qualificato presente nell’elenco di fiducia dell’UE, su smart card, token USB, in un’app per smartphone o nel cloud – la nostra guida alla firma spiega passo dopo passo come firmare proprio questo file senza invalidarlo. Aiuto passo dopo passo e un modo per verificare il risultato

DocMuse vende documenti, non una consulenza legale. L’accettazione dipende sempre dalle regole del destinatario e dalla legge applicabile.

Documenti correlati

  • Istanza di accesso civico generalizzato (FOIA) (Italia)

    Richiesta, che chiunque può presentare senza motivarla, per avere dati e documenti detenuti da una pubblica amministrazione (art. 5, comma 2, d.lgs. 33/2013, il FOIA italiano), nei limiti dell’art. 5-bis. L’amministrazione risponde entro 30 giorni; contro il rifiuto c’è il riesame del responsabile della trasparenza. Il rilascio è gratuito, salvo il costo delle copie su carta o supporto: niente marca da bollo. Molte amministrazioni hanno un modulo gratuito nella sezione «Amministrazione trasparente». Si invia per PEC o e-mail.

  • Autocertificazione di residenza e stato di famiglia (Italia)

    Dichiarazione sostitutiva di certificazione (art. 46 d.P.R. 445/2000) su residenza, cittadinanza, stato civile e composizione della famiglia anagrafica, in un unico foglio, da presentare a pubbliche amministrazioni e a privati, che dal 2020 devono accettarla. Il certificato anagrafico si scarica anche gratis da ANPR, e i Comuni pubblicano modelli gratuiti di autocertificazione. Non porta marca da bollo (art. 37). Si firma davanti all’impiegato o si consegna con la copia di un documento d’identità.

  • Istanza di accesso agli atti amministrativi (Italia)

    Richiesta a una pubblica amministrazione di vedere o avere copia di documenti di un procedimento che La riguarda, ai sensi degli artt. 22 e seguenti della l. 241/1990: indica i documenti, il proprio interesse e la modalità di accesso. L’amministrazione risponde entro 30 giorni. Molte amministrazioni pubblicano un modulo gratuito. Per la visione e le copie semplici non serve la marca da bollo; per le copie conformi sì (16 €, in tabaccheria o con @e.bollo), e c’è lo spazio per applicarla. Si invia per PEC o si consegna all’ufficio.

  • Denuncia di smarrimento di documenti (Italia)

    Denuncia scritta dello smarrimento di documenti – carta d’identità, patente, passaporto, tessere, carte di pagamento – da consegnare a una stazione dei Carabinieri o a un ufficio di Polizia, che ne rilascia copia per chiedere i duplicati. Elenca i documenti, il luogo e la data in cui ci si è accorti della perdita e le circostanze. Dal 15 giugno 2026 la segnalazione di smarrimento si fa anche gratis online, sul portale Denunce online della Polizia di Stato o dall’app IO. Non serve per un furto, che si denuncia di persona.

  • Dichiarazione sostitutiva di certificazione, autocertificazione libera (Italia)

    Autocertificazione libera (art. 46 d.P.R. 445/2000) per dichiarare stati, qualità personali e fatti al posto di un certificato: titolo di studio, iscrizione a un albo, esistenza in vita, situazione reddituale e gli altri casi della legge. Con l’avvertenza sulle sanzioni (art. 76) e la nota sulla firma (art. 38). Pubbliche amministrazioni e privati devono accettarla; molte amministrazioni pubblicano modelli gratuiti. Non porta marca da bollo (art. 37). Si firma davanti all’impiegato o si consegna con la copia di un documento d’identità.

  • Dichiarazione di conformità all’originale della copia (Italia)

    Dichiarazione sostitutiva (artt. 19 e 47 d.P.R. 445/2000) con cui si attesta che le fotocopie allegate sono conformi agli originali: atti rilasciati o conservati da una pubblica amministrazione, pubblicazioni, titoli di studio o di servizio, documenti fiscali da conservare. È la via semplice per concorsi, bandi, università e domande, senza far autenticare le copie. Molte amministrazioni pubblicano un modello gratuito. Non porta marca da bollo (art. 37). Si firma con la copia di un documento d’identità.