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- Diffida alla restituzione del deposito cauzionale (Italia)Per l’inquilino che in Italia ha lasciato la casa e riconsegnato le chiavi, ma non ha ricevuto indietro la caparra: la diffida al locatore a restituire il deposito cauzionale con gli interessi legali maturati anno per anno (art. 11 della legge 27 luglio 1978, n. 392) entro quindici giorni, con la contestazione delle trattenute non dovute e l’avviso che in mancanza seguirà la mediazione o l’azione in giudizio. Si invia per raccomandata A/R, o per PEC se il locatore ha un indirizzo PEC.
- Lettera di recesso del conduttore dal contratto di locazione (Italia)Per l’inquilino che vuole lasciare in Italia una casa in affitto prima della scadenza: la lettera di recesso al locatore per gravi motivi, ai sensi dell’art. 3, comma 6, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, oppure in base alla clausola di recesso del contratto, con il preavviso di sei mesi, la data di cessazione, la richiesta di fissare la riconsegna delle chiavi e la restituzione del deposito cauzionale con gli interessi. Si invia per raccomandata A/R, per PEC se il locatore ne ha una, o a mano contro firma.
- Diniego di rinnovo del locatore alla prima scadenza del 4+4 (Italia)Per il proprietario che in Italia non vuole rinnovare un contratto 4+4 dopo i primi quattro anni: la comunicazione al conduttore del diniego di rinnovo per uno dei motivi dell’art. 3, comma 1, della legge 9 dicembre 1998, n. 431 – uso abitativo o professionale proprio o dei familiari, altro alloggio libero del conduttore, vendita – con i fatti che lo precisano, perché il motivo va indicato a pena di nullità. Si invia per raccomandata A/R ad ogni conduttore almeno sei mesi prima della scadenza.
- Comunicazione di sublocazione parziale al locatore (Italia)Per l’inquilino che in Italia vuole subaffittare una stanza della casa in cui abita: la comunicazione al locatore richiesta dall’art. 2 della legge 27 luglio 1978, n. 392, con la persona del subconduttore, la durata della sublocazione e i vani sublocati. Se il contratto non la vieta, la sublocazione parziale non richiede il consenso del locatore, solo questa comunicazione per raccomandata; il subaffitto dell’intera casa e la cessione del contratto richiedono invece il suo consenso.
- Diffida al locatore per le riparazioni della casa in affitto (Italia)Per l’inquilino in Italia che ha in casa guasti a carico del proprietario – infiltrazioni, caldaia, impianti, umidità – e non riesce a farli riparare: la diffida al locatore che descrive i difetti, fissa un termine per le riparazioni (artt. 1575 e 1576 c.c.), annuncia le riparazioni urgenti eseguite direttamente con richiesta di rimborso (art. 1577 c.c.) e riserva la riduzione del canone o la risoluzione davanti al giudice, continuando a pagare l’affitto. Per raccomandata A/R, PEC se il locatore ne ha una, o a mano.
- Disdetta del contratto di locazione alla seconda scadenza (Italia)Per il locatore o l’inquilino che in Italia non vuole rinnovare un affitto 4+4 alla seconda scadenza, dopo otto anni, o un 3+2 alla fine della proroga biennale: la rinuncia al rinnovo dell’art. 2 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, che non richiede motivi, con la data di cessazione e la richiesta di fissare la riconsegna. Va inviata con lettera raccomandata almeno sei mesi prima della scadenza; senza disdetta il contratto si rinnova. Non serve per la prima scadenza del 4+4, dove il locatore deve indicare un motivo di legge.
- Comunicazione di aggiornamento ISTAT del canone di locazione (Italia)Per il proprietario che in Italia affitta senza cedolare secca e ha nel contratto una clausola di aggiornamento: la lettera al conduttore che applica la variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) nella quota prevista dal contratto, con il canone attuale, il nuovo canone e la mensilità da cui decorre. Chi ha optato per la cedolare secca non può chiedere aggiornamenti per tutta la durata dell’opzione. Si invia per raccomandata A/R, per PEC se l’inquilino ne ha una, o a mano.
- Diffida per canoni di locazione non pagati (Italia)Per il proprietario in Italia il cui inquilino non paga l’affitto: la diffida al conduttore che elenca le mensilità non pagate e il totale, ricorda che il ritardo oltre venti giorni è motivo di risoluzione (art. 5 della legge 27 luglio 1978, n. 392) e intima il pagamento entro quindici giorni (artt. 1219 e 1454 c.c.), avvertendo che in mancanza il contratto si intenderà risolto e seguirà l’intimazione di sfratto per morosità davanti al giudice. Per raccomandata A/R all’immobile locato, o a mano.
- Richiesta di rendiconto degli oneri accessori al locatore (Italia)Per l’inquilino che in Italia riceve dal padrone di casa la richiesta di pagare spese condominiali e oneri accessori e vuole sapere a cosa si riferiscono: la lettera che, ai sensi dell’art. 9 della legge 27 luglio 1978, n. 392, chiede l’indicazione specifica delle spese con i criteri di ripartizione e la visione dei documenti giustificativi, con l’impegno a pagare quanto risulterà dovuto. Il pagamento va fatto entro due mesi dalla richiesta. Per raccomandata A/R, PEC se il locatore ne ha una, o a mano.
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