DocMuse è un servizio privato a pagamento, gestito da The Muse Technology EOOD (Bulgaria). Non è un sito della pubblica amministrazione italiana e non è collegato ad alcuna amministrazione.

Diffida al locatore per le riparazioni della casa in affitto (Italia)

Comunicazione e diffida
Italiano
Italia
Immobili
Stampa e firma
1 pagina · Vendite: 0

Pubblicato daDocMuse

Per l’inquilino in Italia che ha in casa guasti a carico del proprietario – infiltrazioni, caldaia, impianti, umidità – e non riesce a farli riparare: la diffida al locatore che descrive i difetti, fissa un termine per le riparazioni (artt. 1575 e 1576 c.c.), annuncia le riparazioni urgenti eseguite direttamente con richiesta di rimborso (art. 1577 c.c.) e riserva la riduzione del canone o la risoluzione davanti al giudice, continuando a pagare l’affitto. Per raccomandata A/R, PEC se il locatore ne ha una, o a mano.

  • Pensato per l’uso in: Italia
  • Ultimo aggiornamento: 14 ottobre 2026
  • Documento in italiano

Compili il modulo

Le Sue risposte restano su questo dispositivo per 7 giorni o finché non le cancella.

0 su 0 compilate

Quando usare questo documento

  • Ci sono infiltrazioni dal soffitto e il padrone di casa in Italia non interviene.
  • La caldaia si è rotta in pieno inverno e il proprietario non risponde.
  • In casa c’è muffa e umidità e il locatore rimanda sempre i lavori.
  • Vuole chiedere per iscritto le riparazioni continuando a pagare l’affitto.

Che cosa si compila

I dati richiesti dal documento.

  • Conduttore
  • Indirizzo del conduttore
  • Codice fiscale del conduttore
  • Modalità di invio (stampata sopra il destinatario)
  • Locatore
  • Indirizzo postale del locatore (via, poi CAP e città sulla riga successiva)
  • Città
  • Data
  • Indirizzo dell’immobile
  • Data di stipula del contratto di locazione
  • Guasti e difetti da riparare
  • Data della prima segnalazione al locatore (facoltativa)
  • Termine per eseguire le riparazioni
  • Riparazioni urgenti eseguite dal conduttore e loro costo (facoltativo)

Domande frequenti

Posso smettere di pagare l’affitto se il proprietario non fa le riparazioni?
No. La giurisprudenza considera l’autoriduzione o la sospensione del canone un inadempimento del conduttore, che può portare allo sfratto per morosità. Il rimedio è chiedere le riparazioni per iscritto, eseguire direttamente quelle urgenti con diritto al rimborso, e poi domandare al giudice la riduzione del canone o la risoluzione del contratto per i vizi della casa (artt. 1578 e 1581 c.c.). Per questo la lettera dichiara che il canone continua a essere pagato.
Chi paga le riparazioni in una casa in affitto?
Il locatore esegue tutte le riparazioni necessarie a mantenere l’immobile in buono stato locativo (art. 1576 c.c.), come gli interventi su tetto, tubazioni, impianti e caldaia quando non dipendono dall’uso; al conduttore spettano le riparazioni di piccola manutenzione e quelle dovute al suo cattivo uso (art. 1609 c.c.). Il contratto e gli usi locali possono precisare il confine. Il conduttore deve avvisare subito il locatore dei guasti che toccano a lui.
Posso far riparare io un guasto urgente e chiedere il rimborso al padrone di casa?
Sì, per le riparazioni urgenti che non possono attendere, come una perdita d’acqua o la caldaia guasta in inverno: l’art. 1577 del codice civile consente al conduttore di eseguirle direttamente, salvo rimborso, purché ne dia contemporaneamente avviso al locatore. Conservi fattura e foto del guasto e invii la lettera lo stesso giorno, indicando i lavori nel riquadro delle riparazioni urgenti. Le riparazioni non urgenti si chiedono e si attendono.

Come può firmare questo documento

  • Lo stampi e lo firmi a mano. Le righe per la firma nel documento sono lasciate vuote di proposito – firmi su di esse a penna.
  • Lo firmi personalmente con una firma elettronica qualificata. Se possiede già una FEQ – Evrotrust, B-Trust, StampIT, ZealiD o qualsiasi fornitore qualificato presente nell’elenco di fiducia dell’UE, su smart card, token USB, in un’app per smartphone o nel cloud – la nostra guida alla firma spiega passo dopo passo come firmare proprio questo file senza invalidarlo. Aiuto passo dopo passo e un modo per verificare il risultato

DocMuse vende documenti, non una consulenza legale. L’accettazione dipende sempre dalle regole del destinatario e dalla legge applicabile.

Documenti correlati

  • Dichiarazione del proprietario per il cambio di residenza dell’ospite (Italia)

    Dichiarazione sostitutiva (art. 47 d.P.R. 445/2000) del proprietario, comproprietario, usufruttuario o conduttore che mette l’alloggio a disposizione di chi vi trasferisce la residenza senza un contratto a proprio nome: indica il titolo dell’occupazione (ospitalità, comodato, convivenza) e le persone. Serve all’anagrafe per il titolo di occupazione (art. 5 d.l. 47/2014). Molti Comuni hanno un modulo proprio, allegato alla dichiarazione di residenza, che si fa gratis anche online su ANPR. Non porta marca da bollo (art. 37 d.P.R. 445/2000). Si firma con copia del documento d’identità.

  • Diffida alla restituzione del deposito cauzionale (Italia)

    Per l’inquilino che in Italia ha lasciato la casa e riconsegnato le chiavi, ma non ha ricevuto indietro la caparra: la diffida al locatore a restituire il deposito cauzionale con gli interessi legali maturati anno per anno (art. 11 della legge 27 luglio 1978, n. 392) entro quindici giorni, con la contestazione delle trattenute non dovute e l’avviso che in mancanza seguirà la mediazione o l’azione in giudizio. Si invia per raccomandata A/R, o per PEC se il locatore ha un indirizzo PEC.

  • Contratto di comodato d’uso gratuito di un immobile (Italia)

    Per il proprietario che presta gratuitamente una casa in Italia a un figlio, a un genitore o a un’altra persona, e per chi la riceve: il comodato degli artt. 1803 e seguenti del codice civile, con l’immobile, l’uso abitativo, la durata a tempo determinato o senza scadenza, le spese ordinarie a carico del comodatario e la restituzione anticipata per un bisogno urgente e imprevisto del comodante. Si registra all’Agenzia delle Entrate entro trenta giorni con il modello RAP (registro 200 € più il bollo); la registrazione serve anche per la riduzione IMU tra genitori e figli.

  • Verbale di consegna dell’immobile locato (Italia)

    Per locatore e inquilino in Italia all’inizio di un affitto: il verbale firmato da entrambi che descrive l’immobile al momento della consegna – letture dei contatori, chiavi consegnate, stato di ogni locale, arredi ed elettrodomestici, foto allegate e osservazioni. È la descrizione concordata a cui rinvia l’art. 1590 del codice civile: alla fine della locazione l’immobile si restituisce nello stato descritto, salvo l’usura normale. Si redige in due copie, una per parte, e si allega al contratto.

  • Contratto di locazione di una stanza (Italia)

    Per chi affitta una stanza in un appartamento condiviso in Italia, e per chi la prende in affitto: una locazione parziale a canone libero 4+4 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, che descrive la stanza, le parti della casa in uso comune e come si dividono utenze e spese, con canone, deposito cauzionale fino a tre mensilità con interessi, recesso per gravi motivi con sei mesi di preavviso e scelta sulla cedolare secca. Il locatore la registra all’Agenzia delle Entrate entro trenta giorni con il modello RLI gratuito.

  • Delega per l’assemblea di condominio (Italia)

    Per il condòmino che in Italia non può partecipare all’assemblea di condominio: la delega scritta dell’art. 67 delle disposizioni di attuazione del codice civile, che indica il condominio, l’unità immobiliare, la data dell’assemblea e la persona delegata a intervenire e votare, con eventuali istruzioni di voto. Il delegato non può essere l’amministratore e, nei condomini con più di venti partecipanti, non può rappresentare più di un quinto dei condòmini e del valore. Il delegato la consegna all’inizio dell’assemblea.