DocMuse è un servizio privato a pagamento, gestito da The Muse Technology EOOD (Bulgaria). Non è un sito della pubblica amministrazione italiana e non è collegato ad alcuna amministrazione.

Disdetta del contratto di locazione alla seconda scadenza (Italia)

Comunicazione e diffida
Italiano
Italia
Immobili
Stampa e firma
1 pagina · Vendite: 0

Pubblicato daDocMuse

Per il locatore o l’inquilino che in Italia non vuole rinnovare un affitto 4+4 alla seconda scadenza, dopo otto anni, o un 3+2 alla fine della proroga biennale: la rinuncia al rinnovo dell’art. 2 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, che non richiede motivi, con la data di cessazione e la richiesta di fissare la riconsegna. Va inviata con lettera raccomandata almeno sei mesi prima della scadenza; senza disdetta il contratto si rinnova. Non serve per la prima scadenza del 4+4, dove il locatore deve indicare un motivo di legge.

  • Pensato per l’uso in: Italia
  • Ultimo aggiornamento: 14 ottobre 2026
  • Documento in italiano

Compili il modulo

Le Sue risposte restano su questo dispositivo per 7 giorni o finché non le cancella.

0 su 0 compilate

Quando usare questo documento

  • Il Suo contratto d’affitto in Italia arriva alla scadenza degli otto anni e non vuole rinnovarlo.
  • Da inquilino vuole lasciare la casa alla fine del contratto senza dare motivi.
  • Da proprietario vuole la casa libera alla scadenza finale del contratto.
  • Vuole mandare in tempo la disdetta per la scadenza del contratto.

Che cosa si compila

I dati richiesti dal documento.

  • Mittente
  • Indirizzo del mittente
  • Codice fiscale del mittente
  • Modalità di invio (stampata sopra il destinatario)
  • Destinatario
  • Indirizzo postale del destinatario (via, poi CAP e città sulla riga successiva)
  • Città
  • Data
  • Indirizzo dell’immobile
  • Data di stipula del contratto di locazione
  • Il mittente è (locatore o conduttore)
  • Data di scadenza del contratto
  • Tipo di contratto e scadenza

Domande frequenti

Quando si può dare disdetta a un contratto 4+4 senza motivo?
Alla seconda scadenza, cioè dopo otto anni: a quel punto ciascuna parte può rinunciare al rinnovo, o proporre nuove condizioni, con lettera raccomandata inviata almeno sei mesi prima (art. 2, comma 1, della legge 9 dicembre 1998, n. 431). Per un 3+2 la stessa regola vale alla fine della proroga di due anni (comma 5). Alla prima scadenza del 4+4 il locatore può solo negare il rinnovo per un motivo di legge, con l’apposita lettera.
Che cosa succede se nessuno manda la disdetta alla seconda scadenza?
Il contratto si rinnova alle stesse condizioni: per un 4+4 per altri quattro anni, per un 3+2 per due anni alla volta. Per evitarlo la raccomandata deve arrivare almeno sei mesi prima della scadenza, quindi conviene spedirla con margine. Il rinnovo, come la cessazione, va poi comunicato all’Agenzia delle Entrate con il modello RLI, gratuito, da chi ha registrato il contratto.
La disdetta per la scadenza va motivata o firmata da entrambe le parti?
No. Alla seconda scadenza la rinuncia al rinnovo non richiede motivi ed è un atto di chi la invia: la firma solo il mittente, e produce effetto quando arriva all’altra parte, anche se questa non risponde o non la accetta. Se gli inquilini o i locatori sono più di uno, la lettera va indirizzata a ciascuno. Chi intende invece proporre il rinnovo a nuove condizioni, per esempio un nuovo canone, segue la stessa procedura con una lettera diversa: questa comunica solo la rinuncia.

Come può firmare questo documento

  • Lo stampi e lo firmi a mano. Le righe per la firma nel documento sono lasciate vuote di proposito – firmi su di esse a penna.
  • Lo firmi personalmente con una firma elettronica qualificata. Se possiede già una FEQ – Evrotrust, B-Trust, StampIT, ZealiD o qualsiasi fornitore qualificato presente nell’elenco di fiducia dell’UE, su smart card, token USB, in un’app per smartphone o nel cloud – la nostra guida alla firma spiega passo dopo passo come firmare proprio questo file senza invalidarlo. Aiuto passo dopo passo e un modo per verificare il risultato

DocMuse vende documenti, non una consulenza legale. L’accettazione dipende sempre dalle regole del destinatario e dalla legge applicabile.

Documenti correlati

  • Dichiarazione del proprietario per il cambio di residenza dell’ospite (Italia)

    Dichiarazione sostitutiva (art. 47 d.P.R. 445/2000) del proprietario, comproprietario, usufruttuario o conduttore che mette l’alloggio a disposizione di chi vi trasferisce la residenza senza un contratto a proprio nome: indica il titolo dell’occupazione (ospitalità, comodato, convivenza) e le persone. Serve all’anagrafe per il titolo di occupazione (art. 5 d.l. 47/2014). Molti Comuni hanno un modulo proprio, allegato alla dichiarazione di residenza, che si fa gratis anche online su ANPR. Non porta marca da bollo (art. 37 d.P.R. 445/2000). Si firma con copia del documento d’identità.

  • Diffida alla restituzione del deposito cauzionale (Italia)

    Per l’inquilino che in Italia ha lasciato la casa e riconsegnato le chiavi, ma non ha ricevuto indietro la caparra: la diffida al locatore a restituire il deposito cauzionale con gli interessi legali maturati anno per anno (art. 11 della legge 27 luglio 1978, n. 392) entro quindici giorni, con la contestazione delle trattenute non dovute e l’avviso che in mancanza seguirà la mediazione o l’azione in giudizio. Si invia per raccomandata A/R, o per PEC se il locatore ha un indirizzo PEC.

  • Contratto di comodato d’uso gratuito di un immobile (Italia)

    Per il proprietario che presta gratuitamente una casa in Italia a un figlio, a un genitore o a un’altra persona, e per chi la riceve: il comodato degli artt. 1803 e seguenti del codice civile, con l’immobile, l’uso abitativo, la durata a tempo determinato o senza scadenza, le spese ordinarie a carico del comodatario e la restituzione anticipata per un bisogno urgente e imprevisto del comodante. Si registra all’Agenzia delle Entrate entro trenta giorni con il modello RAP (registro 200 € più il bollo); la registrazione serve anche per la riduzione IMU tra genitori e figli.

  • Verbale di consegna dell’immobile locato (Italia)

    Per locatore e inquilino in Italia all’inizio di un affitto: il verbale firmato da entrambi che descrive l’immobile al momento della consegna – letture dei contatori, chiavi consegnate, stato di ogni locale, arredi ed elettrodomestici, foto allegate e osservazioni. È la descrizione concordata a cui rinvia l’art. 1590 del codice civile: alla fine della locazione l’immobile si restituisce nello stato descritto, salvo l’usura normale. Si redige in due copie, una per parte, e si allega al contratto.

  • Contratto di locazione di una stanza (Italia)

    Per chi affitta una stanza in un appartamento condiviso in Italia, e per chi la prende in affitto: una locazione parziale a canone libero 4+4 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, che descrive la stanza, le parti della casa in uso comune e come si dividono utenze e spese, con canone, deposito cauzionale fino a tre mensilità con interessi, recesso per gravi motivi con sei mesi di preavviso e scelta sulla cedolare secca. Il locatore la registra all’Agenzia delle Entrate entro trenta giorni con il modello RLI gratuito.

  • Delega per l’assemblea di condominio (Italia)

    Per il condòmino che in Italia non può partecipare all’assemblea di condominio: la delega scritta dell’art. 67 delle disposizioni di attuazione del codice civile, che indica il condominio, l’unità immobiliare, la data dell’assemblea e la persona delegata a intervenire e votare, con eventuali istruzioni di voto. Il delegato non può essere l’amministratore e, nei condomini con più di venti partecipanti, non può rappresentare più di un quinto dei condòmini e del valore. Il delegato la consegna all’inizio dell’assemblea.