DocMuse è un servizio privato a pagamento, gestito da The Muse Technology EOOD (Bulgaria). Non è un sito della pubblica amministrazione italiana e non è collegato ad alcuna amministrazione.

Verbale di riconsegna dell’immobile locato (Italia)

Verbale
Italiano
Italia
Immobili
Stampa e firma
2 pagine · Vendite: 0

Pubblicato daDocMuse

Per locatore e inquilino in Italia alla fine di un affitto: il verbale firmato da entrambi alla restituzione delle chiavi, con le letture dei contatori, le chiavi restituite, lo stato di ogni locale confrontato con quello della consegna, gli eventuali danni oltre il normale uso, le riserve delle parti, il deposito cauzionale versato e gli accordi sulla sua restituzione, e il nuovo indirizzo dell’inquilino. Fissa lo stato dell’immobile alla data della riconsegna (art. 1590 c.c.) e si redige in due copie.

  • Pensato per l’uso in: Italia
  • Ultimo aggiornamento: 14 ottobre 2026
  • Documento in italiano

Compili il modulo

Le Sue risposte restano su questo dispositivo per 7 giorni o finché non le cancella.

0 su 0 compilate

Quando usare questo documento

  • Lascia la casa in affitto in Italia e riconsegna le chiavi al proprietario.
  • Il padrone di casa controlla l’appartamento e vuole che tutto sia scritto subito.
  • Non è d’accordo con i danni che il proprietario indica durante il sopralluogo.
  • Vuole un verbale di riconsegna firmato da entrambi prima di andare via.

Che cosa si compila

I dati richiesti dal documento.

  • Data di riconsegna delle chiavi
  • Locatore
  • Conduttore
  • Indirizzo dell’immobile
  • Data di stipula del contratto di locazione
  • Lettura del contatore dell’elettricità
  • Lettura del contatore del gas
  • Lettura del contatore dell’acqua fredda
  • Lettura del contatore dell’acqua calda
  • Lettura del contatore del riscaldamento
  • Chiavi del portone e della porta dell’appartamento (numero)
  • Chiavi della cassetta postale (numero)
  • Chiavi di cantina, soffitta o locale biciclette (numero)
  • Altre chiavi, chip o tessere (tipo e numero)
  • Stato: corridoio, ingresso, ripostiglio
  • Stato: soggiorno
  • Stato: cucina
  • Stato: camera da letto
  • Stato: bagno e WC
  • Stato: altri locali
  • Stato: balcone, cantina, soffitta
  • Inventario di mobili ed elettrodomestici (facoltativo)
  • Numero di foto allegate
  • Osservazioni e riserve delle parti (facoltativo)
  • Danni oltre il normale uso (se presenti)
  • Importo del deposito cauzionale
  • Accordi sulla restituzione del deposito cauzionale (facoltativo)
  • Nuovo indirizzo del conduttore (facoltativo)
  • Città
  • Data

Domande frequenti

Il padrone di casa può contestare danni dopo la riconsegna delle chiavi?
Il verbale di riconsegna firmato da entrambi fissa lo stato dell’immobile in quel giorno: ciò che vi è scritto, con le osservazioni e le riserve, è la prova più chiara per entrambe le parti. Un danno non annotato resta più difficile da dimostrare in seguito, salvo che non fosse visibile alla riconsegna. Per questo conviene fare il sopralluogo con calma, scrivere ogni difetto e allegare foto datate e firmate.
Posso tenere le chiavi finché il padrone di casa non mi restituisce il deposito cauzionale?
No. Il deposito cauzionale si chiede con una diffida, non trattenendo le chiavi: finché l’immobile non è riconsegnato, il conduttore resta tenuto a corrispondere il canone convenuto (art. 1591 c.c.) e il debito cresce. La riconsegna con il verbale firmato chiude il rapporto e lascia aperto solo il conto del deposito; se il locatore non si presenta o rifiuta le chiavi, l’offerta scritta di riconsegna, con il verbale del solo conduttore e le foto inviati per raccomandata o PEC, evita al conduttore di essere in mora (art. 1220 c.c.).
Che cosa fare se il locatore non si presenta alla riconsegna dell’appartamento?
Il conduttore può redigere da sé il verbale nel giorno fissato, con le letture dei contatori e foto datate di ogni locale, e inviarlo al locatore per raccomandata A/R o per PEC, mettendo a disposizione le chiavi e chiedendo la restituzione del deposito. In questo caso il documento si compila lasciando vuote le parti non pertinenti e si firma come conduttore; la mancata firma del locatore va annotata nelle osservazioni.

Come può firmare questo documento

  • Lo stampi e lo firmi a mano. Le righe per la firma nel documento sono lasciate vuote di proposito – firmi su di esse a penna.
  • Lo firmi personalmente con una firma elettronica qualificata. Se possiede già una FEQ – Evrotrust, B-Trust, StampIT, ZealiD o qualsiasi fornitore qualificato presente nell’elenco di fiducia dell’UE, su smart card, token USB, in un’app per smartphone o nel cloud – la nostra guida alla firma spiega passo dopo passo come firmare proprio questo file senza invalidarlo. Aiuto passo dopo passo e un modo per verificare il risultato

DocMuse vende documenti, non una consulenza legale. L’accettazione dipende sempre dalle regole del destinatario e dalla legge applicabile.

Documenti correlati

  • Dichiarazione del proprietario per il cambio di residenza dell’ospite (Italia)

    Dichiarazione sostitutiva (art. 47 d.P.R. 445/2000) del proprietario, comproprietario, usufruttuario o conduttore che mette l’alloggio a disposizione di chi vi trasferisce la residenza senza un contratto a proprio nome: indica il titolo dell’occupazione (ospitalità, comodato, convivenza) e le persone. Serve all’anagrafe per il titolo di occupazione (art. 5 d.l. 47/2014). Molti Comuni hanno un modulo proprio, allegato alla dichiarazione di residenza, che si fa gratis anche online su ANPR. Non porta marca da bollo (art. 37 d.P.R. 445/2000). Si firma con copia del documento d’identità.

  • Diffida alla restituzione del deposito cauzionale (Italia)

    Per l’inquilino che in Italia ha lasciato la casa e riconsegnato le chiavi, ma non ha ricevuto indietro la caparra: la diffida al locatore a restituire il deposito cauzionale con gli interessi legali maturati anno per anno (art. 11 della legge 27 luglio 1978, n. 392) entro quindici giorni, con la contestazione delle trattenute non dovute e l’avviso che in mancanza seguirà la mediazione o l’azione in giudizio. Si invia per raccomandata A/R, o per PEC se il locatore ha un indirizzo PEC.

  • Contratto di comodato d’uso gratuito di un immobile (Italia)

    Per il proprietario che presta gratuitamente una casa in Italia a un figlio, a un genitore o a un’altra persona, e per chi la riceve: il comodato degli artt. 1803 e seguenti del codice civile, con l’immobile, l’uso abitativo, la durata a tempo determinato o senza scadenza, le spese ordinarie a carico del comodatario e la restituzione anticipata per un bisogno urgente e imprevisto del comodante. Si registra all’Agenzia delle Entrate entro trenta giorni con il modello RAP (registro 200 € più il bollo); la registrazione serve anche per la riduzione IMU tra genitori e figli.

  • Verbale di consegna dell’immobile locato (Italia)

    Per locatore e inquilino in Italia all’inizio di un affitto: il verbale firmato da entrambi che descrive l’immobile al momento della consegna – letture dei contatori, chiavi consegnate, stato di ogni locale, arredi ed elettrodomestici, foto allegate e osservazioni. È la descrizione concordata a cui rinvia l’art. 1590 del codice civile: alla fine della locazione l’immobile si restituisce nello stato descritto, salvo l’usura normale. Si redige in due copie, una per parte, e si allega al contratto.

  • Contratto di locazione di una stanza (Italia)

    Per chi affitta una stanza in un appartamento condiviso in Italia, e per chi la prende in affitto: una locazione parziale a canone libero 4+4 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, che descrive la stanza, le parti della casa in uso comune e come si dividono utenze e spese, con canone, deposito cauzionale fino a tre mensilità con interessi, recesso per gravi motivi con sei mesi di preavviso e scelta sulla cedolare secca. Il locatore la registra all’Agenzia delle Entrate entro trenta giorni con il modello RLI gratuito.

  • Delega per l’assemblea di condominio (Italia)

    Per il condòmino che in Italia non può partecipare all’assemblea di condominio: la delega scritta dell’art. 67 delle disposizioni di attuazione del codice civile, che indica il condominio, l’unità immobiliare, la data dell’assemblea e la persona delegata a intervenire e votare, con eventuali istruzioni di voto. Il delegato non può essere l’amministratore e, nei condomini con più di venti partecipanti, non può rappresentare più di un quinto dei condòmini e del valore. Il delegato la consegna all’inizio dell’assemblea.