DocMuse è un servizio privato a pagamento, gestito da The Muse Technology EOOD (Bulgaria). Non è un sito della pubblica amministrazione italiana e non è collegato ad alcuna amministrazione.
Decisione di trasferimento della sede legale nello stesso Comune per S.r.l. (Italia)
Pubblicato daDocMuse
Per l’amministratore unico o il consiglio di amministrazione di una S.r.l. il cui statuto indica come sede il solo Comune: la decisione che sposta la sede legale a un nuovo indirizzo nello stesso Comune, senza notaio (art. 111-ter disp. att. c.c.), con la data di effetto e l’incarico di depositare la dichiarazione al Registro delle imprese tramite Comunicazione unica, firmata digitalmente. Se lo statuto riporta l’indirizzo completo, o la sede va in un altro Comune, serve una modifica dello statuto davanti al notaio, che questo documento non copre.
- Pensato per l’uso in: Italia
- Ultimo aggiornamento: 14 ottobre 2026
- Documento in italiano
Compili il modulo
Le Sue risposte restano su questo dispositivo per 7 giorni o finché non le cancella.
Le Sue risposte compaiono al loro posto mentre scrive. Il testo completo è nel PDF che scarica.
Quando usare questo documento
- La Sua società in Italia si trasferisce in un nuovo ufficio nella stessa città e deve cambiare l’indirizzo della sede.
- Il commercialista Le ha chiesto la decisione scritta dell’amministratore sul nuovo indirizzo.
- Il contratto d’affitto dell’ufficio scade e la società si sposta in un’altra via dello stesso Comune.
- Le serve una decisione per cambiare l’indirizzo della sede legale senza andare dal notaio.
Che cosa si compila
I dati richiesti dal documento.
- Denominazione della società
- Indirizzo della sede legale
- Importo del capitale
- Codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle imprese
- Numero REA
- Data dell’assemblea
- Organo amministrativo
- Sede della società (il comune indicato nello statuto)
- Nuovo indirizzo della sede (nello stesso Comune)
- Data di decorrenza
- Città
- Data
Domande frequenti
- Serve il notaio per spostare la sede di una S.r.l. nello stesso Comune?
- No, se lo statuto indica come sede soltanto il Comune: il cambio d’indirizzo lo decide l’organo amministrativo e lo dichiara al Registro delle imprese (art. 111-ter disp. att. c.c.), senza modificare lo statuto. Serve invece il notaio se lo statuto riporta via e numero civico, o se la sede va in un altro Comune: in quei casi si modifica lo statuto con delibera dell’assemblea in forma notarile. Il documento chiede prima di controllare cosa dice lo statuto.
- Entro quando va comunicato il nuovo indirizzo della sede al Registro delle imprese?
- Entro trenta giorni dalla decisione, con la Comunicazione unica firmata digitalmente dall’amministratore, che porta la variazione anche all’Agenzia delle Entrate, all’INPS e all’INAIL. La Camera di commercio chiede il deposito della modulistica, non della decisione, che resta agli atti della società. Il documento serve a provare chi ha deciso e quando; il deposito si fa sul portale della Camera di commercio, di persona o tramite un intermediario abilitato.
- Chi decide il trasferimento della sede se lo statuto lo riserva ai soci?
- Se lo statuto riserva ai soci anche il trasferimento della sede all’interno del Comune, decide l’assemblea con le maggioranze previste, e questo documento non va usato: serve un verbale di assemblea. In mancanza di una riserva, la decisione spetta all’organo amministrativo, cioè all’amministratore unico o al consiglio di amministrazione a maggioranza. Nelle società con più amministratori che agiscono disgiuntamente o congiuntamente, la decisione segue le regole dello statuto sull’amministrazione.
Come può firmare questo documento
- Lo stampi e lo firmi a mano. Le righe per la firma nel documento sono lasciate vuote di proposito – firmi su di esse a penna.
- Lo firmi personalmente con una firma elettronica qualificata. Se possiede già una FEQ – Evrotrust, B-Trust, StampIT, ZealiD o qualsiasi fornitore qualificato presente nell’elenco di fiducia dell’UE, su smart card, token USB, in un’app per smartphone o nel cloud – la nostra guida alla firma spiega passo dopo passo come firmare proprio questo file senza invalidarlo. Aiuto passo dopo passo e un modo per verificare il risultato
DocMuse vende documenti, non una consulenza legale. L’accettazione dipende sempre dalle regole del destinatario e dalla legge applicabile.
Documenti correlati
- Sollecito di pagamento di una fattura scaduta (Italia)
Per un’impresa o un professionista che vuole ricordare a un cliente una fattura scaduta, prima di una diffida: la lettera cortese con numero, data e importo della fattura, la scadenza, la richiesta di pagare entro pochi giorni con l’IBAN, e il richiamo agli interessi di mora che tra imprese decorrono comunque dal giorno dopo la scadenza (d.lgs. 231/2002). Se il pagamento è già partito, chiede di ignorarla. Si manda per e-mail o PEC; se non basta, segue la diffida ad adempiere.
- Accordo di riservatezza reciproco (NDA) (Italia)
Per due imprese o professionisti che, prima di collaborare, di vendere o di investire, si scambiano informazioni riservate: un accordo di non divulgazione reciproco con lo scopo dello scambio, che cosa è riservato e che cosa no, l’uso consentito, i dipendenti e consulenti autorizzati, la restituzione delle informazioni, la durata dopo le trattative e una penale con la sua approvazione specifica (artt. 1341–1342 c.c.). Richiama la tutela dei segreti commerciali (artt. 98–99 Codice della proprietà industriale). Si firma in due copie o digitalmente.
- Diffida ad adempiere e messa in mora per fatture non pagate (Italia)
Per un’impresa o un professionista non pagato da un cliente impresa: la lettera che elenca le fatture insolute, ricorda gli interessi di mora e i 40 € del d.lgs. 231/2002 dovuti senza bisogno di richiesta, fissa un termine per pagare e vale, a scelta, come diffida ad adempiere ai sensi dell’art. 1454 c.c. (almeno 15 giorni, poi il contratto è risolto di diritto) o come costituzione in mora che interrompe la prescrizione. Si invia per PEC all’indirizzo della società in INI-PEC, o per raccomandata A/R.
- Contratto di locazione ad uso commerciale 6+6 (Italia)
Per chi affitta o prende in affitto un negozio, un ufficio, un laboratorio o un capannone per un’attività d’impresa o professionale: contratto di locazione ad uso diverso dall’abitativo secondo la legge 392/1978, di sei anni rinnovabili di sei, con destinazione d’uso, canone e aggiornamento ISTAT al 75 per cento, oneri accessori, deposito cauzionale, recesso del conduttore, avviamento e clausola APE. Non è per alberghi (nove anni) né per attività transitorie. Va registrato entro 30 giorni con il modello RLI.
- Atto costitutivo e statuto di associazione sportiva dilettantistica (ASD) (Italia)
Per chi fonda in Italia una ASD senza scopo di lucro: l’atto costitutivo, con i soci fondatori, il primo consiglio direttivo e il presidente, e uno statuto standard con le clausole che l’art. 7 del d.lgs. 36/2021 richiede (denominazione, oggetto sportivo, assenza di lucro, ordinamento democratico e pari opportunità, rendiconto, devoluzione a fini sportivi) e il divieto di cariche in altre società della stessa federazione (art. 11). Non serve il notaio; si registra all’Agenzia delle Entrate e, dopo l’affiliazione, si chiede l’iscrizione nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche.
- Atto costitutivo e statuto di associazione culturale non riconosciuta (Italia)
Per chi fonda in Italia un’associazione culturale senza scopo di lucro: l’atto costitutivo, con i soci fondatori, il primo consiglio direttivo e il presidente, e uno statuto standard di tredici articoli (finalità, soci, assemblea, consiglio direttivo, patrimonio e rendiconto, scioglimento) secondo gli artt. 36–38 c.c. Non serve il notaio: atto e statuto si firmano da tutti i fondatori e si registrano all’Agenzia delle Entrate, che attribuisce il codice fiscale. Non è uno statuto di ente del Terzo settore (APS, ODV) da iscrivere al RUNTS.