DocMuse è un servizio privato a pagamento, gestito da The Muse Technology EOOD (Bulgaria). Non è un sito della pubblica amministrazione italiana e non è collegato ad alcuna amministrazione.

Istanza di accesso agli atti amministrativi (Italia)

Diritto
Italiano
Italia
Domanda
Stampa e firma
1 pagina · Vendite: 0

Pubblicato daDocMuse

Richiesta a una pubblica amministrazione di vedere o avere copia di documenti di un procedimento che La riguarda, ai sensi degli artt. 22 e seguenti della l. 241/1990: indica i documenti, il proprio interesse e la modalità di accesso. L’amministrazione risponde entro 30 giorni. Molte amministrazioni pubblicano un modulo gratuito. Per la visione e le copie semplici non serve la marca da bollo; per le copie conformi sì (16 €, in tabaccheria o con @e.bollo), e c’è lo spazio per applicarla. Si invia per PEC o si consegna all’ufficio.

  • Pensato per l’uso in: Italia
  • Ultimo aggiornamento: 14 ottobre 2026
  • Documento in italiano

Compili il modulo

Le Sue risposte restano su questo dispositivo per 7 giorni o finché non le cancella.

0 su 0 compilate

Quando usare questo documento

  • Il Comune in Italia Le ha negato un permesso e vuole vedere le carte della pratica.
  • Il vicino costruisce accanto a casa Sua e vuole vedere il progetto approvato dal Comune.
  • Ha ricevuto una multa e vuole vedere i documenti su cui si basa.
  • Vuole chiedere per iscritto la copia degli atti della Sua pratica.

Che cosa si compila

I dati richiesti dal documento.

  • Mittente
  • Indirizzo del mittente
  • Codice fiscale del mittente
  • Modalità di invio (stampata sopra il destinatario)
  • Amministrazione e ufficio destinatari
  • Indirizzo dell’ufficio (postale o PEC, come lo pubblica)
  • Città
  • Data
  • Documenti richiesti
  • Numero e data della domanda o del provvedimento
  • Modalità di accesso (visione, copia semplice, elettronica o conforme)
  • Motivo della richiesta (il Suo interesse diretto)

Domande frequenti

Che differenza c’è tra accesso agli atti e accesso civico generalizzato?
L’accesso agli atti (l. 241/1990) serve a chi ha un interesse diretto, concreto e attuale legato ai documenti, per esempio in un procedimento che lo riguarda, e va motivato. L’accesso civico generalizzato (art. 5 d.lgs. 33/2013) è aperto a chiunque, senza motivazione, con i limiti dell’art. 5-bis. Le due richieste si possono presentare insieme; molte amministrazioni pubblicano moduli gratuiti per entrambe.
Cosa fare se l’amministrazione non risponde alla richiesta di accesso?
Trascorsi trenta giorni senza risposta la richiesta si intende respinta (art. 25, comma 4, l. 241/1990). Contro il rifiuto o il silenzio si può ricorrere al TAR entro trenta giorni oppure, in alternativa e gratis, chiedere il riesame al difensore civico competente, dove è nominato, o alla Commissione per l’accesso per le amministrazioni dello Stato. Nella provincia di Bolzano l’ufficio deve accettare l’istanza anche in tedesco, in Valle d’Aosta anche in francese.
Quanto costa l’accesso agli atti?
La visione dei documenti è gratuita, salvo eventuali diritti di ricerca; la copia semplice costa il rimborso della riproduzione secondo il tariffario dell’amministrazione. Le copie conformi pagano l’imposta di bollo da 16 € sulla richiesta e, sulle copie, 16 € ogni quattro facciate: per questo il documento ha in alto lo spazio per la marca, che resta vuoto se chiede solo la visione o copie semplici.

Come può firmare questo documento

  • Lo stampi e lo firmi a mano. Le righe per la firma nel documento sono lasciate vuote di proposito – firmi su di esse a penna.
  • Lo firmi personalmente con una firma elettronica qualificata. Se possiede già una FEQ – Evrotrust, B-Trust, StampIT, ZealiD o qualsiasi fornitore qualificato presente nell’elenco di fiducia dell’UE, su smart card, token USB, in un’app per smartphone o nel cloud – la nostra guida alla firma spiega passo dopo passo come firmare proprio questo file senza invalidarlo. Aiuto passo dopo passo e un modo per verificare il risultato

DocMuse vende documenti, non una consulenza legale. L’accettazione dipende sempre dalle regole del destinatario e dalla legge applicabile.

Documenti correlati

  • Istanza di accesso civico generalizzato (FOIA) (Italia)

    Richiesta, che chiunque può presentare senza motivarla, per avere dati e documenti detenuti da una pubblica amministrazione (art. 5, comma 2, d.lgs. 33/2013, il FOIA italiano), nei limiti dell’art. 5-bis. L’amministrazione risponde entro 30 giorni; contro il rifiuto c’è il riesame del responsabile della trasparenza. Il rilascio è gratuito, salvo il costo delle copie su carta o supporto: niente marca da bollo. Molte amministrazioni hanno un modulo gratuito nella sezione «Amministrazione trasparente». Si invia per PEC o e-mail.

  • Autocertificazione di residenza e stato di famiglia (Italia)

    Dichiarazione sostitutiva di certificazione (art. 46 d.P.R. 445/2000) su residenza, cittadinanza, stato civile e composizione della famiglia anagrafica, in un unico foglio, da presentare a pubbliche amministrazioni e a privati, che dal 2020 devono accettarla. Il certificato anagrafico si scarica anche gratis da ANPR, e i Comuni pubblicano modelli gratuiti di autocertificazione. Non porta marca da bollo (art. 37). Si firma davanti all’impiegato o si consegna con la copia di un documento d’identità.

  • Comunicazione di ospitalità di cittadino straniero (Italia)

    Comunicazione scritta che chi ospita uno straniero non comunitario o un apolide, o gli dà in locazione, in comodato o vende un immobile, deve presentare entro 48 ore all’autorità locale di pubblica sicurezza – Questura o commissariato, o il Comune dove non c’è un ufficio di polizia – anche per un parente o per pochi giorni (art. 7 d.lgs. 286/1998). Molte Questure e molti Comuni hanno un modulo proprio, gratuito, anche online: si usi quello dove c’è. Si consegna a mano con timbro di ricevuta, o per raccomandata A/R o PEC.

  • Denuncia di smarrimento di documenti (Italia)

    Denuncia scritta dello smarrimento di documenti – carta d’identità, patente, passaporto, tessere, carte di pagamento – da consegnare a una stazione dei Carabinieri o a un ufficio di Polizia, che ne rilascia copia per chiedere i duplicati. Elenca i documenti, il luogo e la data in cui ci si è accorti della perdita e le circostanze. Dal 15 giugno 2026 la segnalazione di smarrimento si fa anche gratis online, sul portale Denunce online della Polizia di Stato o dall’app IO. Non serve per un furto, che si denuncia di persona.

  • Dichiarazione sostitutiva di certificazione, autocertificazione libera (Italia)

    Autocertificazione libera (art. 46 d.P.R. 445/2000) per dichiarare stati, qualità personali e fatti al posto di un certificato: titolo di studio, iscrizione a un albo, esistenza in vita, situazione reddituale e gli altri casi della legge. Con l’avvertenza sulle sanzioni (art. 76) e la nota sulla firma (art. 38). Pubbliche amministrazioni e privati devono accettarla; molte amministrazioni pubblicano modelli gratuiti. Non porta marca da bollo (art. 37). Si firma davanti all’impiegato o si consegna con la copia di un documento d’identità.

  • Dichiarazione di conformità all’originale della copia (Italia)

    Dichiarazione sostitutiva (artt. 19 e 47 d.P.R. 445/2000) con cui si attesta che le fotocopie allegate sono conformi agli originali: atti rilasciati o conservati da una pubblica amministrazione, pubblicazioni, titoli di studio o di servizio, documenti fiscali da conservare. È la via semplice per concorsi, bandi, università e domande, senza far autenticare le copie. Molte amministrazioni pubblicano un modello gratuito. Non porta marca da bollo (art. 37). Si firma con la copia di un documento d’identità.