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Istanza di accesso agli atti amministrativi (Italia)
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Richiesta a una pubblica amministrazione di vedere o avere copia di documenti di un procedimento che La riguarda, ai sensi degli artt. 22 e seguenti della l. 241/1990: indica i documenti, il proprio interesse e la modalità di accesso. L’amministrazione risponde entro 30 giorni. Molte amministrazioni pubblicano un modulo gratuito. Per la visione e le copie semplici non serve la marca da bollo; per le copie conformi sì (16 €, in tabaccheria o con @e.bollo), e c’è lo spazio per applicarla. Si invia per PEC o si consegna all’ufficio.
- Pensato per l’uso in: Italia
- Ultimo aggiornamento: 14 ottobre 2026
- Documento in italiano
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Quando usare questo documento
- Il Comune in Italia Le ha negato un permesso e vuole vedere le carte della pratica.
- Il vicino costruisce accanto a casa Sua e vuole vedere il progetto approvato dal Comune.
- Ha ricevuto una multa e vuole vedere i documenti su cui si basa.
- Vuole chiedere per iscritto la copia degli atti della Sua pratica.
Che cosa si compila
I dati richiesti dal documento.
- Mittente
- Indirizzo del mittente
- Codice fiscale del mittente
- Modalità di invio (stampata sopra il destinatario)
- Amministrazione e ufficio destinatari
- Indirizzo dell’ufficio (postale o PEC, come lo pubblica)
- Città
- Data
- Documenti richiesti
- Numero e data della domanda o del provvedimento
- Modalità di accesso (visione, copia semplice, elettronica o conforme)
- Motivo della richiesta (il Suo interesse diretto)
Domande frequenti
- Che differenza c’è tra accesso agli atti e accesso civico generalizzato?
- L’accesso agli atti (l. 241/1990) serve a chi ha un interesse diretto, concreto e attuale legato ai documenti, per esempio in un procedimento che lo riguarda, e va motivato. L’accesso civico generalizzato (art. 5 d.lgs. 33/2013) è aperto a chiunque, senza motivazione, con i limiti dell’art. 5-bis. Le due richieste si possono presentare insieme; molte amministrazioni pubblicano moduli gratuiti per entrambe.
- Cosa fare se l’amministrazione non risponde alla richiesta di accesso?
- Trascorsi trenta giorni senza risposta la richiesta si intende respinta (art. 25, comma 4, l. 241/1990). Contro il rifiuto o il silenzio si può ricorrere al TAR entro trenta giorni oppure, in alternativa e gratis, chiedere il riesame al difensore civico competente, dove è nominato, o alla Commissione per l’accesso per le amministrazioni dello Stato. Nella provincia di Bolzano l’ufficio deve accettare l’istanza anche in tedesco, in Valle d’Aosta anche in francese.
- Quanto costa l’accesso agli atti?
- La visione dei documenti è gratuita, salvo eventuali diritti di ricerca; la copia semplice costa il rimborso della riproduzione secondo il tariffario dell’amministrazione. Le copie conformi pagano l’imposta di bollo da 16 € sulla richiesta e, sulle copie, 16 € ogni quattro facciate: per questo il documento ha in alto lo spazio per la marca, che resta vuoto se chiede solo la visione o copie semplici.
Come può firmare questo documento
- Lo stampi e lo firmi a mano. Le righe per la firma nel documento sono lasciate vuote di proposito – firmi su di esse a penna.
- Lo firmi personalmente con una firma elettronica qualificata. Se possiede già una FEQ – Evrotrust, B-Trust, StampIT, ZealiD o qualsiasi fornitore qualificato presente nell’elenco di fiducia dell’UE, su smart card, token USB, in un’app per smartphone o nel cloud – la nostra guida alla firma spiega passo dopo passo come firmare proprio questo file senza invalidarlo. Aiuto passo dopo passo e un modo per verificare il risultato
DocMuse vende documenti, non una consulenza legale. L’accettazione dipende sempre dalle regole del destinatario e dalla legge applicabile.
Documenti correlati
- Istanza di accesso civico generalizzato (FOIA) (Italia)
Richiesta, che chiunque può presentare senza motivarla, per avere dati e documenti detenuti da una pubblica amministrazione (art. 5, comma 2, d.lgs. 33/2013, il FOIA italiano), nei limiti dell’art. 5-bis. L’amministrazione risponde entro 30 giorni; contro il rifiuto c’è il riesame del responsabile della trasparenza. Il rilascio è gratuito, salvo il costo delle copie su carta o supporto: niente marca da bollo. Molte amministrazioni hanno un modulo gratuito nella sezione «Amministrazione trasparente». Si invia per PEC o e-mail.
- Autocertificazione di residenza e stato di famiglia (Italia)
Dichiarazione sostitutiva di certificazione (art. 46 d.P.R. 445/2000) su residenza, cittadinanza, stato civile e composizione della famiglia anagrafica, in un unico foglio, da presentare a pubbliche amministrazioni e a privati, che dal 2020 devono accettarla. Il certificato anagrafico si scarica anche gratis da ANPR, e i Comuni pubblicano modelli gratuiti di autocertificazione. Non porta marca da bollo (art. 37). Si firma davanti all’impiegato o si consegna con la copia di un documento d’identità.
- Comunicazione di ospitalità di cittadino straniero (Italia)
Comunicazione scritta che chi ospita uno straniero non comunitario o un apolide, o gli dà in locazione, in comodato o vende un immobile, deve presentare entro 48 ore all’autorità locale di pubblica sicurezza – Questura o commissariato, o il Comune dove non c’è un ufficio di polizia – anche per un parente o per pochi giorni (art. 7 d.lgs. 286/1998). Molte Questure e molti Comuni hanno un modulo proprio, gratuito, anche online: si usi quello dove c’è. Si consegna a mano con timbro di ricevuta, o per raccomandata A/R o PEC.
- Denuncia di smarrimento di documenti (Italia)
Denuncia scritta dello smarrimento di documenti – carta d’identità, patente, passaporto, tessere, carte di pagamento – da consegnare a una stazione dei Carabinieri o a un ufficio di Polizia, che ne rilascia copia per chiedere i duplicati. Elenca i documenti, il luogo e la data in cui ci si è accorti della perdita e le circostanze. Dal 15 giugno 2026 la segnalazione di smarrimento si fa anche gratis online, sul portale Denunce online della Polizia di Stato o dall’app IO. Non serve per un furto, che si denuncia di persona.
- Dichiarazione sostitutiva di certificazione, autocertificazione libera (Italia)
Autocertificazione libera (art. 46 d.P.R. 445/2000) per dichiarare stati, qualità personali e fatti al posto di un certificato: titolo di studio, iscrizione a un albo, esistenza in vita, situazione reddituale e gli altri casi della legge. Con l’avvertenza sulle sanzioni (art. 76) e la nota sulla firma (art. 38). Pubbliche amministrazioni e privati devono accettarla; molte amministrazioni pubblicano modelli gratuiti. Non porta marca da bollo (art. 37). Si firma davanti all’impiegato o si consegna con la copia di un documento d’identità.
- Dichiarazione di conformità all’originale della copia (Italia)
Dichiarazione sostitutiva (artt. 19 e 47 d.P.R. 445/2000) con cui si attesta che le fotocopie allegate sono conformi agli originali: atti rilasciati o conservati da una pubblica amministrazione, pubblicazioni, titoli di studio o di servizio, documenti fiscali da conservare. È la via semplice per concorsi, bandi, università e domande, senza far autenticare le copie. Molte amministrazioni pubblicano un modello gratuito. Non porta marca da bollo (art. 37). Si firma con la copia di un documento d’identità.