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Istanza di accesso civico generalizzato (FOIA) (Italia)

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Richiesta, che chiunque può presentare senza motivarla, per avere dati e documenti detenuti da una pubblica amministrazione (art. 5, comma 2, d.lgs. 33/2013, il FOIA italiano), nei limiti dell’art. 5-bis. L’amministrazione risponde entro 30 giorni; contro il rifiuto c’è il riesame del responsabile della trasparenza. Il rilascio è gratuito, salvo il costo delle copie su carta o supporto: niente marca da bollo. Molte amministrazioni hanno un modulo gratuito nella sezione «Amministrazione trasparente». Si invia per PEC o e-mail.

  • Pensato per l’uso in: Italia
  • Ultimo aggiornamento: 14 ottobre 2026
  • Documento in italiano

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Quando usare questo documento

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  • Dati o documenti richiesti (nel modo più preciso possibile)
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Domande frequenti

Per l’accesso civico generalizzato bisogna spiegare perché si chiedono i documenti?
No: chiunque può chiedere dati e documenti detenuti da una pubblica amministrazione senza motivare la richiesta. L’amministrazione può rifiutare solo per i limiti dell’art. 5-bis d.lgs. 33/2013, come la protezione dei dati personali, la sicurezza o le indagini, e deve informare le persone che potrebbero esserne lese, che hanno dieci giorni per opporsi. Molte amministrazioni hanno un modulo gratuito: lo trova nella sezione «Amministrazione trasparente» del sito.
Cosa fare se l’accesso civico viene rifiutato o non arriva risposta?
Si può chiedere il riesame al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, che decide entro venti giorni (art. 5, comma 7, d.lgs. 33/2013); contro la sua decisione, o contro quella di prima istanza, si ricorre al TAR (art. 116 c.p.a.). Per gli atti di Regioni ed enti locali si può ricorrere anche al difensore civico competente. Nella provincia di Bolzano l’ufficio deve accettare l’istanza anche in tedesco, in Valle d’Aosta anche in francese.
A quale ufficio si manda l’istanza di accesso civico?
All’ufficio che detiene i dati o i documenti, all’Ufficio relazioni con il pubblico o all’ufficio indicato nella sezione «Amministrazione trasparente» del sito (art. 5, comma 3, d.lgs. 33/2013). Si invia per PEC o con il canale che l’amministrazione indica; l’istanza è gratuita e non porta marca da bollo. Indichi i dati o i documenti nel modo più preciso possibile: una richiesta troppo generica può essere respinta.

Come può firmare questo documento

  • Lo stampi e lo firmi a mano. Le righe per la firma nel documento sono lasciate vuote di proposito – firmi su di esse a penna.
  • Lo firmi personalmente con una firma elettronica qualificata. Se possiede già una FEQ – Evrotrust, B-Trust, StampIT, ZealiD o qualsiasi fornitore qualificato presente nell’elenco di fiducia dell’UE, su smart card, token USB, in un’app per smartphone o nel cloud – la nostra guida alla firma spiega passo dopo passo come firmare proprio questo file senza invalidarlo. Aiuto passo dopo passo e un modo per verificare il risultato

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