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Dichiarazione sostitutiva di certificazione, autocertificazione libera (Italia)

Diritto
Dichiarazione sostitutiva
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Italia
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Autocertificazione libera (art. 46 d.P.R. 445/2000) per dichiarare stati, qualità personali e fatti al posto di un certificato: titolo di studio, iscrizione a un albo, esistenza in vita, situazione reddituale e gli altri casi della legge. Con l’avvertenza sulle sanzioni (art. 76) e la nota sulla firma (art. 38). Pubbliche amministrazioni e privati devono accettarla; molte amministrazioni pubblicano modelli gratuiti. Non porta marca da bollo (art. 37). Si firma davanti all’impiegato o si consegna con la copia di un documento d’identità.

  • Pensato per l’uso in: Italia
  • Ultimo aggiornamento: 14 ottobre 2026
  • Documento in italiano

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Quando usare questo documento

  • Partecipa a un concorso pubblico in Italia e deve dichiarare il titolo di studio.
  • Un ente pensionistico estero Le chiede la prova dell’esistenza in vita.
  • La banca chiede un certificato ma preferisce firmare un’autocertificazione.
  • Cerca un modello di autocertificazione libera.

Che cosa si compila

I dati richiesti dal documento.

  • Dichiarante
  • Codice fiscale del dichiarante
  • Luogo di nascita del dichiarante
  • Data di nascita del dichiarante
  • Indirizzo di residenza del dichiarante
  • Cosa dichiara (fatti, stati o qualità, con precisione)
  • A chi è presentata la dichiarazione (facoltativo)
  • Città
  • Data

Domande frequenti

Che cosa si può dichiarare con la dichiarazione sostitutiva di certificazione?
Gli stati, le qualità personali e i fatti elencati dall’art. 46 d.P.R. 445/2000: tra gli altri nascita, residenza, cittadinanza, stato civile, famiglia, esistenza in vita, titolo di studio, qualifica professionale, iscrizione in albi, situazione reddituale. Non si possono sostituire i certificati medici, sanitari e veterinari, di origine, di conformità CE, di marchi o brevetti (art. 49). Molte amministrazioni pubblicano modelli gratuiti per i casi più comuni.
Una banca o un altro privato può rifiutare l’autocertificazione?
Dal 15 settembre 2020 no: l’art. 2 d.P.R. 445/2000, modificato dal d.l. 76/2020, ha esteso ai privati l’obbligo di accettare le dichiarazioni sostitutive, che prima era una loro facoltà. Se però serve a un terzo per riscuotere somme, per esempio a un erede che chiede il saldo di un conto, si usa la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, con la firma autenticata da un notaio o da un pubblico ufficiale (art. 21, comma 2).
Quando serve invece la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà?
Quando si dichiarano fatti, stati o qualità che non sono nell’elenco dell’art. 46, ma che si conoscono direttamente, anche riguardanti altre persone: per esempio lo smarrimento di un documento o la conformità di una copia. È regolata dall’art. 47 d.P.R. 445/2000 e DocMuse ne ha un documento a parte, con la stessa avvertenza sulle sanzioni.

Come può firmare questo documento

  • Lo stampi e lo firmi a mano. Le righe per la firma nel documento sono lasciate vuote di proposito – firmi su di esse a penna.
  • Lo firmi personalmente con una firma elettronica qualificata. Se possiede già una FEQ – Evrotrust, B-Trust, StampIT, ZealiD o qualsiasi fornitore qualificato presente nell’elenco di fiducia dell’UE, su smart card, token USB, in un’app per smartphone o nel cloud – la nostra guida alla firma spiega passo dopo passo come firmare proprio questo file senza invalidarlo. Aiuto passo dopo passo e un modo per verificare il risultato

DocMuse vende documenti, non una consulenza legale. L’accettazione dipende sempre dalle regole del destinatario e dalla legge applicabile.

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