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10 documenti corrispondono
- Sollecito di consegna e risoluzione per mancata consegna di un acquisto (Italia)Per il consumatore che ha pagato un ordine online, o un bene da consegnare a casa, e non lo ha ricevuto entro il termine promesso o, in mancanza, entro 30 giorni: invita il venditore a consegnare entro un nuovo termine adeguato e annuncia che, se non lo farà, risolverà il contratto e chiederà il rimborso di quanto pagato (art. 61 del Codice del consumo). Il rischio di perdita durante il trasporto resta al venditore fino alla consegna (art. 63). La lettera va inviata per raccomandata A/R o per PEC all’indirizzo PEC del venditore.
- Richiesta di compensazione per volo cancellato, in ritardo o negato imbarco (Italia)Per il passeggero di un volo cancellato con meno di 14 giorni di preavviso, arrivato con tre ore o più di ritardo o rimasto a terra per negato imbarco: chiede alla compagnia aerea che ha operato il volo la compensazione di 250, 400 o 600 € a persona, secondo la distanza (regolamento CE n. 261/2004), salvo circostanze eccezionali. Vale per i voli in partenza da un aeroporto dell’UE e per quelli in arrivo nell’UE con una compagnia europea. Molte compagnie offrono un modulo online gratuito; senza risposta entro sei settimane, il reclamo all’ENAC è gratuito e online. Raccomandata A/R, o PEC se la compagnia ne ha una.
- Reclamo alla compagnia di assicurazione (Italia)Per l’assicurato, il contraente o il danneggiato che contesta a una compagnia di assicurazione un sinistro non liquidato o pagato in parte, un ritardo, un premio sbagliato o il comportamento di un agente: il reclamo scritto all’ufficio reclami della compagnia è il primo passo, gratuito. Se entro 45 giorni la risposta manca o non soddisfa, dal 15 gennaio 2026 ci si può rivolgere all’Arbitro Assicurativo dell’IVASS, online, con un contributo di 20 € rimborsato se si vince. Le compagnie offrono anche un modulo di reclamo sul proprio sito. La lettera va per PEC all’indirizzo PEC della compagnia o per raccomandata A/R.
- Reclamo all’operatore telefonico, internet o pay-TV (Italia)Per chi ha un contratto di telefonia fissa o mobile, internet o pay-TV e contesta una fattura, un costo non richiesto, un guasto, una linea lenta o un passaggio a un altro operatore andato male: il reclamo scritto all’operatore è il primo passo, e l’operatore deve rispondere entro 45 giorni. Se la risposta non soddisfa, la conciliazione su ConciliaWeb dell’AGCOM, tramite il CORECOM della Sua regione, è gratuita, online, ed è obbligatoria prima di andare dal giudice. La lettera va per PEC all’indirizzo PEC dell’operatore o per raccomandata A/R; vale anche il canale reclami indicato nella carta dei servizi.
- Riduzione del prezzo o risoluzione per difetto di conformità non riparato (Italia)Per il consumatore che ha già chiesto al venditore di riparare o sostituire un bene difettoso, senza risultato: chiede la riduzione proporzionale del prezzo, oppure dichiara la risoluzione del contratto e chiede il rimborso dell’intero prezzo (artt. 135-bis e 135-quater del Codice del consumo). Si usa se il venditore rifiuta o non provvede entro un congruo periodo di tempo, se il difetto si ripresenta o se è grave. Le associazioni dei consumatori offrono anche modelli gratuiti. La lettera va inviata per raccomandata A/R o per PEC all’indirizzo PEC del venditore.
- Disconoscimento di operazioni di pagamento non autorizzate (Italia)Per il titolare di un conto o di una carta che trova addebiti che non ha mai fatto né autorizzato (carta clonata o rubata, phishing, bonifici sconosciuti): disconosce le operazioni presso la propria banca – non presso il commerciante –, senza indugio e al più tardi entro 13 mesi dall’addebito (art. 9 del d.lgs. 11/2010), e chiede il rimborso entro la fine della giornata operativa successiva (art. 11). Prima blocchi la carta con il numero gratuito della banca. Se la banca respinge il reclamo, decide l’Arbitro Bancario Finanziario, online, con un contributo di 20 €. La lettera va per PEC all’indirizzo PEC della banca o per raccomandata A/R.
- Reclamo scritto al fornitore di luce, gas o acqua (Italia)Per chi ha un contratto di luce, gas o acqua e contesta una bolletta, un conguaglio, una lettura sbagliata o un disservizio: il reclamo scritto al fornitore o al gestore idrico è il primo passo, gratuito, e senza di esso non si accede alla conciliazione. Per luce e gas il venditore deve rispondere in modo motivato entro 30 giorni; se la risposta non soddisfa, il Servizio Conciliazione dell’ARERA è gratuito, online, ed è obbligatorio prima di rivolgersi al giudice. Il fornitore offre anche un proprio modulo di reclamo. La lettera va per PEC all’indirizzo PEC del fornitore o per raccomandata A/R.
- Reclamo per pacchetto turistico e danno da vacanza rovinata (Italia)Per il viaggiatore che ha comprato un pacchetto turistico – volo più hotel, crociera, viaggio organizzato – e ha trovato servizi diversi da quelli promessi: chiede all’organizzatore la riduzione del prezzo, il rimborso delle spese e il risarcimento, compreso il danno da vacanza rovinata (artt. 42, 43 e 46 del Codice del turismo). I difetti vanno segnalati tempestivamente già durante il viaggio, all’organizzatore o all’agenzia; il risarcimento si chiede entro tre anni dal rientro. Le Camere di commercio pubblicano guide gratuite sui pacchetti turistici. La lettera va per PEC all’indirizzo PEC dell’organizzatore o per raccomandata A/R.
- Disconoscimento di un contratto non richiesto (luce, gas, telefono) (Italia)Per chi scopre a proprio nome un contratto che non ha mai chiesto – luce o gas passati a un altro venditore, una linea o un servizio telefonico attivati, un abbonamento – spesso dopo una telefonata o una visita a domicilio: disconosce il contratto e chiede la cessazione, l’annullamento delle fatture e il rimborso. Il consumatore non deve nulla per una fornitura non richiesta e il silenzio non vale come consenso (art. 66-quinquies del Codice del consumo). Per luce e gas l’ARERA prevede una procedura di ripristino; Altroconsumo pubblica un modello gratuito. La lettera va per PEC all’indirizzo PEC dell’impresa o per raccomandata A/R.
- Richiesta di riparazione o sostituzione in garanzia legale (Italia)Per il consumatore che ha comprato un bene, in negozio o online, che entro due anni dalla consegna si rompe o non funziona come dovrebbe: chiede al venditore – non al produttore – di ripararlo o sostituirlo senza spese (artt. 128 e seguenti del Codice del consumo). Se il difetto compare entro un anno dalla consegna, si presume che esistesse già allora. Il sito del MIMIT spiega gratuitamente la garanzia legale; non serve una forma particolare, ma una richiesta scritta prova la data e il contenuto. La lettera va inviata per raccomandata A/R o per PEC all’indirizzo PEC del venditore.
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