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Domanda di non dar notizia a terzi di un’esecuzione (Svizzera)
Svizzera · in italiano · per debitori
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10 domande · circa 4 min
Pensato per l’uso in: Svizzera
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Per chi è escusso in Svizzera e ha fatto opposizione all’intero credito: chiede all’ufficio d’esecuzione, in base all’art. 8a cpv. 3 lett. d LEF, di non dare più notizia dell’esecuzione a terzi, al più presto tre mesi dopo la notificazione del precetto esecutivo. L’ufficio assegna al creditore 20 giorni per provare di aver avviato la procedura di eliminazione dell’opposizione. La tassa forfettaria di CHF 40.00 è dovuta anche se la domanda è respinta (art. 12b OTLEF). Il modulo dell’Ufficio federale di giustizia è gratuito. La lettera va per raccomandata all’ufficio che ha emesso il precetto.
- Pensato per l’uso in: Svizzera
- Ultimo aggiornamento: 4 novembre 2026
- Documento in italiano
Pubblicato daDocMuse
Quando usare questo documento
- Ha fatto opposizione a un precetto esecutivo in Ticino e da mesi il creditore non si fa più vivo.
- Un’amministrazione immobiliare chiede l’estratto del registro esecuzioni e vi comparirebbe un’esecuzione contestata.
- Il giudice ha respinto la domanda del creditore, ma l’esecuzione figura ancora nel Suo estratto in Svizzera.
- Vuole che un’esecuzione ingiustificata non si veda più nell’estratto che ricevono locatori e datori di lavoro.
Che cosa si compila
I dati richiesti dal documento.
- Debitore
- Indirizzo del debitore
- Ufficio di esecuzione (nome come sul precetto esecutivo)
- Indirizzo dell’ufficio di esecuzione (come sul precetto esecutivo)
- Città
- Data
- Numero dell’esecuzione (sul precetto esecutivo)
- Creditore
- Data di notifica del precetto esecutivo
- Decisione definitiva che non ha accolto la domanda del creditore di rigetto dell’opposizione (tribunale e data, se esiste)
Domande frequenti
- Per non dar notizia a terzi di un’esecuzione occorre il modulo ufficiale?
- No, il modulo è facoltativo. L’Ufficio federale di giustizia pubblica gratuitamente la «Domanda di non dar notizia di un’esecuzione a terzi» (Mod. 2 fac, bj.admin.ch, moduli LEF), che gli uffici offrono anche allo sportello. La legge chiede solo una domanda: questa lettera lo è, con i dati del precetto esecutivo. In Ticino va all’Ufficio di esecuzione indicato sul precetto, che ha uffici a Bellinzona, Locarno, Lugano e Mendrisio.
- Entro quando si chiede di non dar notizia di un’esecuzione, e quanto costa?
- Dopo un’opposizione all’intero credito, al più presto tre mesi dopo la notificazione del precetto esecutivo e, dal 1° gennaio 2026, finché i terzi possono consultare l’esecuzione, cioè fino a cinque anni dopo la chiusura del procedimento (art. 8a cpv. 3 lett. d e cpv. 4 LEF). La tassa forfettaria di CHF 40.00 è dovuta anche se la domanda è respinta (art. 12b OTLEF); alcuni uffici la chiedono in anticipo. Gli uffici respingono la domanda dopo un’opposizione solo parziale, o se Lei ha pagato tutto o parte del debito durante l’esecuzione.
- Se l’ufficio accoglie la domanda, l’esecuzione sparisce dal registro?
- No. L’esecuzione resta nel registro, ma non figura più nell’estratto che ricevono i terzi, per esempio un’amministrazione immobiliare. L’ufficio assegna al creditore 20 giorni: se non prova di aver avviato a tempo debito la procedura di eliminazione dell’opposizione, l’esecuzione non viene più comunicata. Se la prova arriva più tardi o l’esecuzione prosegue, l’ufficio può di nuovo darne notizia, a meno che Lei provi che la domanda del creditore non è stata accolta con esito definitivo; la lettera ha un campo per questo.
- Ho pagato o mi accordo con il creditore: c’è una via più semplice?
- Sì, il ritiro dell’esecuzione: se il creditore la ritira presso l’ufficio d’esecuzione, l’ufficio non ne dà più notizia a terzi (art. 8a cpv. 3 lett. c LEF), senza tassa per Lei. Chieda il ritiro per scritto, per esempio come condizione del pagamento o di una transazione, e si faccia mandare una copia della dichiarazione di ritiro.
Come può firmare questo documento
- Lo stampi e lo firmi a mano. Le righe per la firma nel documento sono lasciate vuote di proposito – firmi su di esse a penna.
- Lo firmi personalmente con una firma elettronica qualificata. Se possiede già una FEQ – Evrotrust, B-Trust, StampIT, ZealiD o qualsiasi fornitore qualificato presente nell’elenco di fiducia dell’UE, su smart card, token USB, in un’app per smartphone o nel cloud – la nostra guida alla firma spiega passo dopo passo come firmare proprio questo file senza invalidarlo. Aiuto passo dopo passo e un modo per verificare il risultato
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Per i debitori in Svizzera a cui è stato notificato un precetto esecutivo (Zahlungsbefehl), in tedesco: può fare opposizione gratuitamente subito alla persona che lo notifica, che la annota sul precetto, oppure entro dieci giorni all’ufficio d’esecuzione, oralmente allo sportello o per iscritto; non servono motivi (art. 74 e 75 LEF). Questa lettera è la via scritta con prova, nella lingua ufficiale dell’ufficio: si oppone all’intero credito o a una parte esatta e chiede l’attestazione gratuita. La spedisca per raccomandata, consegnata alla posta entro il decimo giorno.
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Per i creditori in Svizzera, privati e aziende: invita il debitore un’ultima volta a pagare un credito scaduto entro una data, indica la causa, l’importo, il conto e l’interesse moratorio del 5 % (art. 104 CO) e annuncia altrimenti la domanda d’esecuzione. La domanda si presenta poi all’ufficio d’esecuzione, sul modulo dell’ufficio, su www.sportellodelleesecuzioni.ch o tramite EasyGov.swiss; questa lettera non la sostituisce. Da spedire per raccomandata, conservando una copia.