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Ultimo sollecito di pagamento prima dell’esecuzione (Svizzera)

Svizzera · in italiano · per creditori

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12 domande · circa 5 min

Pensato per l’uso in: Svizzera

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Per i creditori in Svizzera, privati e aziende: invita il debitore un’ultima volta a pagare un credito scaduto entro una data, indica la causa, l’importo, il conto e l’interesse moratorio del 5 % (art. 104 CO) e annuncia altrimenti la domanda d’esecuzione. La domanda si presenta poi all’ufficio d’esecuzione, sul modulo dell’ufficio, su www.sportellodelleesecuzioni.ch o tramite EasyGov.swiss; questa lettera non la sostituisce. Da spedire per raccomandata, conservando una copia.

  • Ultimo aggiornamento: 4 novembre 2026
  • Documento in italiano

Pubblicato daDocMuse

Quando usare questo documento

  • Un cliente in Ticino non paga la fattura nonostante diversi solleciti.
  • Ha prestato denaro a un conoscente in Svizzera e lui non lo restituisce alla data convenuta.
  • Vuole dare al debitore un’ultima occasione prima di rivolgersi all’ufficio d’esecuzione.
  • Le serve una prova scritta di aver chiesto il pagamento con un termine preciso.

Che cosa si compila

I dati richiesti dal documento.

  • Creditore
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  • Importo dovuto
  • Termine
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  • In mora dal (giorno dopo la scadenza o ricevimento del primo sollecito)

Domande frequenti

Prima di avviare un’esecuzione in Svizzera bisogna mandare un ultimo sollecito?
No, in Svizzera un’esecuzione si può avviare senza sollecito. Il sollecito ha però effetti: se non è stato pattuito un giorno di scadenza, il debitore è in mora solo con l’interpellazione e da allora deve gli interessi moratori del 5 % (art. 102 e 104 CO). Dà al debitore un’ultima possibilità, e la raccomandata prova che lo ha sollecitato. Di solito si concede un termine da dieci a trenta giorni.
Come si presenta poi la domanda d’esecuzione, e dove?
All’ufficio d’esecuzione del domicilio o della sede del debitore (art. 46 LEF), per iscritto o verbalmente (art. 67 LEF): sul modulo «Domanda di esecuzione» dell’Ufficio federale di giustizia, facoltativo per il creditore, che si può compilare online su www.sportellodelleesecuzioni.ch e spedire, oppure tramite EasyGov.swiss. In Ticino l’Ufficio di esecuzione ha uffici a Bellinzona, Locarno, Lugano e Mendrisio. La tassa del precetto esecutivo dipende dall’importo (art. 16 OTLEF): la anticipa Lei e va a carico del debitore (art. 68 LEF).
E se il debitore fa opposizione al precetto esecutivo?
L’esecuzione si ferma finché l’opposizione non è eliminata: con una decisione giudiziaria esecutiva tramite il rigetto definitivo, con un riconoscimento di debito firmato tramite il rigetto provvisorio, chiesto al giudice (art. 80 e 82 LEF), altrimenti con un’azione, di regola prima davanti all’autorità di conciliazione (art. 79 LEF). La continuazione va chiesta entro un anno dalla notificazione del precetto; durante la causa il termine resta sospeso (art. 88 cpv. 2 LEF). Se Lei non agisce, il debitore può chiedere dopo tre mesi che l’esecuzione non sia più resa nota a terzi.
Si possono chiedere spese di sollecito o d’incasso al debitore?
Per legge il debitore in mora deve gli interessi moratori del 5 % (art. 104 CO) e le spese d’esecuzione (art. 68 LEF). Spese forfettarie di sollecito o d’incasso si possono chiedere solo se pattuite, per esempio nelle condizioni generali; per questo la lettera non ne chiede. Un danno superiore agli interessi andrebbe provato (art. 106 CO).

Come può firmare questo documento

  • Lo stampi e lo firmi a mano. Le righe per la firma nel documento sono lasciate vuote di proposito – firmi su di esse a penna.
  • Lo firmi personalmente con una firma elettronica qualificata. Se possiede già una FEQ – Evrotrust, B-Trust, StampIT, ZealiD o qualsiasi fornitore qualificato presente nell’elenco di fiducia dell’UE, su smart card, token USB, in un’app per smartphone o nel cloud – la nostra guida alla firma spiega passo dopo passo come firmare proprio questo file senza invalidarlo. Aiuto passo dopo passo e un modo per verificare il risultato

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