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Ultimo sollecito di pagamento prima dell’esecuzione, in inglese (Svizzera)
Svizzera · in inglese · per creditori
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12 domande · circa 5 min
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Pensato per l’uso in: Svizzera
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Per i creditori in Svizzera, privati e aziende, che corrispondono in inglese con il debitore: invita il debitore un’ultima volta a pagare un credito scaduto entro una data, indica la causa, l’importo, il conto e l’interesse moratorio del 5 % (art. 104 CO) e annuncia altrimenti l’esecuzione. La domanda si presenta poi sul modulo dell’ufficio d’esecuzione o tramite EasyGov.swiss, nella lingua dell’ufficio; la lettera non la sostituisce. Da spedire per raccomandata, conservando una copia. Le autorità svizzere lavorano nella loro lingua ufficiale: questa versione inglese serve tra privati.
- Pensato per l’uso in: Svizzera
- Ultimo aggiornamento: 4 novembre 2026
Pubblicato daDocMuse
Quando usare questo documento
- Un cliente anglofono in Svizzera ignora la fattura e due solleciti.
- Un ex coinquilino in Svizzera Le deve dei soldi e comunicate in inglese.
- Vuole dare al debitore un ultimo termine prima di presentare la domanda d’esecuzione.
- Le serve una prova scritta del sollecito prima di rivolgersi all’ufficio d’esecuzione.
Che cosa si compila
I dati richiesti dal documento.
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- Documento che prova il credito (ad es. contratto di prestito del …)
- Data di scadenza
- Importo dovuto
- Termine
- IBAN
- In mora dal (giorno dopo la scadenza o ricevimento del primo sollecito)
Domande frequenti
- Il diritto svizzero esige un sollecito prima che il creditore avvii un’esecuzione?
- No: l’esecuzione si può avviare senza sollecito. Il sollecito ha però effetti: se non è stato pattuito un giorno di scadenza, il debitore è in mora solo dopo l’interpellazione e da allora deve gli interessi moratori del 5 % (art. 102 e 104 CO). Dà al debitore un’ultima possibilità, e la raccomandata prova il sollecito. Di solito si concedono da dieci a trenta giorni.
- Dopo l’ultimo sollecito, come presenta il creditore la domanda d’esecuzione in Svizzera?
- All’ufficio d’esecuzione del domicilio o della sede del debitore (art. 46 LEF), per iscritto o verbalmente (art. 67 LEF), nella lingua ufficiale dell’ufficio: sul modulo gratuito dell’Ufficio federale di giustizia, facoltativo (bj.admin.ch; anche presso gli uffici), oppure online tramite EasyGov.swiss, aperto anche ai privati. La tassa del precetto esecutivo la anticipa Lei; dipende dall’importo (art. 16 OTLEF) e va a carico del debitore (art. 68 LEF).
- Che cosa fa un creditore in Svizzera quando il debitore fa opposizione al precetto esecutivo?
- L’esecuzione si ferma finché l’opposizione non è eliminata: con una sentenza esecutiva tramite il rigetto definitivo, con un riconoscimento di debito firmato tramite il rigetto provvisorio del giudice (art. 80 e 82 LEF), altrimenti con un’azione, di regola prima davanti all’autorità di conciliazione (art. 79 LEF). La continuazione va chiesta entro un anno dalla notificazione; durante la causa il termine resta sospeso (art. 88 cpv. 2 LEF). Se non agisce, il debitore può chiedere dopo tre mesi che l’esecuzione non sia più resa nota a terzi.
- Un ultimo sollecito in Svizzera può aggiungere spese forfettarie di sollecito o d’incasso?
- Per legge il debitore in mora deve gli interessi moratori del 5 % (art. 104 CO) e le spese d’esecuzione (art. 68 LEF). Spese forfettarie di sollecito o d’incasso si possono chiedere solo se pattuite, per esempio nelle Sue condizioni generali; per questo la lettera non ne chiede. Un danno ulteriore andrebbe provato (art. 106 CO). Se il contratto con il debitore è in tedesco, francese o italiano, esiste anche la versione di questa lettera in quella lingua.
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