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Diffida e messa in mora per il pagamento di una somma (Italia)

Denaro e debiti
Comunicazione e diffida
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Italia
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Per chi in Italia deve ricevere una somma da un privato o da un’impresa – un prestito non restituito, una fattura o un compenso non pagato – e vuole chiederla formalmente prima di altre iniziative. La lettera indica l’origine del debito e l’importo, assegna un termine in giorni dal ricevimento, costituisce il debitore in mora (art. 1219 del codice civile) e interrompe la prescrizione. Si invia per raccomandata A/R o via PEC, se il debitore ha un indirizzo PEC.

  • Pensato per l’uso in: Italia
  • Ultimo aggiornamento: 14 ottobre 2026
  • Documento in italiano

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Quando usare questo documento

  • Ha prestato dei soldi a un amico o a un ex in Italia e non riesce più a riaverli.
  • Un cliente non paga la Sua fattura nonostante i solleciti a voce e per messaggio.
  • La scadenza promessa è passata da settimane e il debitore non risponde più al telefono.
  • Vuole mandare una lettera formale di diffida prima di rivolgersi al giudice.

Che cosa si compila

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Domande frequenti

Che differenza c’è in Italia tra messa in mora e diffida ad adempiere?
La messa in mora è la richiesta scritta di pagare (art. 1219 c.c.): fa decorrere gli interessi moratori e interrompe la prescrizione. La diffida ad adempiere dell’art. 1454 c.c. riguarda invece i contratti a prestazioni corrispettive: con un termine non inferiore a quindici giorni avverte che, scaduto il termine, il contratto è risolto di diritto. Questa lettera chiede il pagamento e non dichiara risolto alcun contratto.
Come va inviata la diffida perché il ricevimento si possa provare?
Con raccomandata A/R, conservando la ricevuta di spedizione e l’avviso di ricevimento: se il destinatario non ritira la lettera, vale dal giorno in cui il postino lascia l’avviso di giacenza. Via PEC solo se il debitore ha un indirizzo PEC (imprese e professionisti nell’INI-PEC, privati che hanno scelto un domicilio digitale nell’INAD): una PEC inviata a una normale e-mail non prova la consegna. A mano, con una copia firmata e datata dal destinatario.
Se il debitore non paga dopo la diffida, quali sono i passi successivi in Italia?
Dipende dalla materia e dall’importo. In molte materie, tra cui locazione, condominio, contratti bancari, assicurativi e finanziari, contratti d’opera e di somministrazione, la causa va preceduta dalla mediazione (art. 5 d.lgs. n. 28/2010); negli altri casi, per le somme fino a 50.000 €, dall’invito alla negoziazione assistita (art. 3 d.l. n. 132/2014). Il ricorso per decreto ingiuntivo, fondato su una prova scritta del credito, è escluso da entrambe. DocMuse non prepara atti giudiziari né li deposita.

Come può firmare questo documento

  • Lo stampi e lo firmi a mano. Le righe per la firma nel documento sono lasciate vuote di proposito – firmi su di esse a penna.
  • Lo firmi personalmente con una firma elettronica qualificata. Se possiede già una FEQ – Evrotrust, B-Trust, StampIT, ZealiD o qualsiasi fornitore qualificato presente nell’elenco di fiducia dell’UE, su smart card, token USB, in un’app per smartphone o nel cloud – la nostra guida alla firma spiega passo dopo passo come firmare proprio questo file senza invalidarlo. Aiuto passo dopo passo e un modo per verificare il risultato

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