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Diffida ad adempiere e messa in mora per fatture non pagate (Italia)

Comunicazione e diffida
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Pubblicato daDocMuse

Per un’impresa o un professionista non pagato da un cliente impresa: la lettera che elenca le fatture insolute, ricorda gli interessi di mora e i 40 € del d.lgs. 231/2002 dovuti senza bisogno di richiesta, fissa un termine per pagare e vale, a scelta, come diffida ad adempiere ai sensi dell’art. 1454 c.c. (almeno 15 giorni, poi il contratto è risolto di diritto) o come costituzione in mora che interrompe la prescrizione. Si invia per PEC all’indirizzo della società in INI-PEC, o per raccomandata A/R.

  • Pensato per l’uso in: Italia
  • Ultimo aggiornamento: 14 ottobre 2026
  • Documento in italiano

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Quando usare questo documento

  • Un cliente con partita IVA in Italia non paga le Sue fatture nonostante diversi solleciti.
  • Il cliente promette ogni volta di pagare la settimana prossima e il debito cresce.
  • Il sollecito cortese è rimasto senza risposta e vuole passare a una diffida formale.
  • Vuole dare al cliente un ultimo termine per pagare prima di risolvere il contratto.

Che cosa si compila

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Domande frequenti

Che differenza c’è tra sollecito, messa in mora e diffida ad adempiere?
Il sollecito è un promemoria cortese. La messa in mora è la richiesta scritta di pagare (art. 1219 c.c.): tra imprese gli interessi decorrono già da soli, ma l’atto serve a interrompere la prescrizione (art. 2943 c.c.). La diffida ad adempiere fissa un termine di almeno quindici giorni e avverte che, scaduto inutilmente, il contratto si intende risolto di diritto (art. 1454 c.c.): conviene quando si vuole sciogliere il contratto, non soltanto incassare. Il documento offre le due forme.
Cosa si può fare se il cliente non paga nemmeno dopo la diffida?
Si può chiedere al giudice un decreto ingiuntivo, sulla base delle fatture e delle scritture contabili; il debitore ha 40 giorni per opporsi. Per agire in giudizio in via ordinaria per somme fino a 50.000 € serve prima l’invito alla negoziazione assistita, che non è richiesto per il decreto ingiuntivo; per alcuni contratti tra imprese, come subfornitura e franchising, c’è la mediazione obbligatoria. Sono atti giudiziari, che questi documenti non contengono.
Gli interessi di mora tra imprese vanno chiesti nella diffida?
No, decorrono automaticamente dal giorno successivo alla scadenza, senza bisogno di richiesta, al tasso di riferimento della BCE maggiorato di otto punti percentuali, aggiornato ogni sei mesi (d.lgs. 231/2002); spetta inoltre un importo forfettario di 40 € per le spese di recupero. La diffida li ricorda per chiarezza. Se il contratto prevede un tasso diverso valido, vale quello. Le scadenze dei termini si calcolano dal ricevimento della PEC o della raccomandata.

Come può firmare questo documento

  • Lo stampi e lo firmi a mano. Le righe per la firma nel documento sono lasciate vuote di proposito – firmi su di esse a penna.
  • Lo firmi personalmente con una firma elettronica qualificata. Se possiede già una FEQ – Evrotrust, B-Trust, StampIT, ZealiD o qualsiasi fornitore qualificato presente nell’elenco di fiducia dell’UE, su smart card, token USB, in un’app per smartphone o nel cloud – la nostra guida alla firma spiega passo dopo passo come firmare proprio questo file senza invalidarlo. Aiuto passo dopo passo e un modo per verificare il risultato

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