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Diffida ad adempiere e messa in mora di un professionista (Italia)
Pubblicato daDocMuse
Per il consumatore che ha pagato un professionista – un negozio, un artigiano, un’impresa di servizi – e non ha ricevuto quanto pattuito, o ha ricevuto addebiti non dovuti: lo diffida per iscritto ad adempiere entro un termine di almeno 15 giorni, lo costituisce in mora (art. 1219 c.c.) e interrompe la prescrizione (art. 2943 c.c.). Lei sceglie se, scaduto il termine, il contratto sia risolto di diritto (art. 1454 c.c.) o se agirà per l’adempimento. Per luce, gas, telefono, banca e assicurazione esiste anche una via gratuita di settore. Va inviata per raccomandata A/R o per PEC all’indirizzo PEC del professionista.
- Pensato per l’uso in: Italia
- Ultimo aggiornamento: 14 ottobre 2026
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Quando usare questo documento
- Ha versato un acconto a un artigiano in Italia e il lavoro non è mai stato finito.
- Un’impresa di servizi continua ad addebitarLe qualcosa che non ha mai ordinato.
- Il negozio promette da mesi un rimborso che non arriva.
- Vuole mandare al professionista una diffida formale con un ultimo termine prima di fare altri passi.
Che cosa si compila
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- Contratto, ordine o fattura a cui si riferisce la diffida
- Descrizione della violazione
- Giorni concessi per adempiere (almeno 15)
- Che cosa chiede al professionista (prestazione, rimborso, importo)
- Che cosa segue alla scadenza del termine
Domande frequenti
- Che effetti ha in Italia una diffida ad adempiere inviata a un professionista?
- La richiesta scritta costituisce in mora il professionista (art. 1219 del codice civile), così che risponde anche dei danni del ritardo, e interrompe la prescrizione (art. 2943). Se Lei sceglie la formula dell’art. 1454 e il termine è di almeno quindici giorni, alla scadenza senza adempimento il contratto è risolto di diritto, e può chiedere la restituzione di quanto pagato e il risarcimento. Se invece vuole ancora la prestazione, scelga l’altra formula: il contratto resta in vita e potrà chiederne l’esecuzione.
- Se il professionista non risponde alla diffida, che cosa viene dopo?
- Per i contratti tra un consumatore e un professionista la negoziazione assistita non è obbligatoria (art. 3 del d.l. 12 settembre 2014, n. 132). Nei settori regolati c’è prima una via gratuita: ConciliaWeb per telefono e internet, il Servizio Conciliazione dell’ARERA per luce e gas, l’Arbitro Bancario Finanziario per le banche, l’Arbitro Assicurativo per le assicurazioni. Per un professionista con sede in un altro Paese dell’Unione europea aiuta il Centro Europeo Consumatori Italia. Per alcuni contratti, come il contratto d’opera, prima della causa serve il tentativo di mediazione (art. 5 del d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28); negli altri resta la causa davanti al giudice.
- Posso segnalare all’Antitrust una pratica commerciale scorretta, e mi restituisce i soldi?
- Può segnalarla all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) gratuitamente, con il modulo online sul suo sito o per PEC, senza bisogno di assistenza. L’AGCM può vietare la pratica e sanzionare il professionista, ma non decide la controversia del singolo consumatore e non dispone rimborsi: per riavere il denaro servono questa diffida e, se non basta, le vie di settore o il giudice. Le associazioni dei consumatori offrono aiuto e modelli gratuiti per entrambe le strade.
Come può firmare questo documento
- Lo stampi e lo firmi a mano. Le righe per la firma nel documento sono lasciate vuote di proposito – firmi su di esse a penna.
- Lo firmi personalmente con una firma elettronica qualificata. Se possiede già una FEQ – Evrotrust, B-Trust, StampIT, ZealiD o qualsiasi fornitore qualificato presente nell’elenco di fiducia dell’UE, su smart card, token USB, in un’app per smartphone o nel cloud – la nostra guida alla firma spiega passo dopo passo come firmare proprio questo file senza invalidarlo. Aiuto passo dopo passo e un modo per verificare il risultato
DocMuse vende documenti, non una consulenza legale. L’accettazione dipende sempre dalle regole del destinatario e dalla legge applicabile.
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