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Ultimo sollecito prima dell’esecuzione, in tedesco (Svizzera)
Svizzera · in tedesco · per creditori
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12 domande · circa 5 min
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Per i creditori in Svizzera, privati e imprese, in tedesco: invita il debitore un’ultima volta a pagare un credito scaduto entro una data, indica il motivo, l’importo, il conto e l’interesse di mora del 5 % (art. 104 CO), e annuncia altrimenti la domanda d’esecuzione (Betreibungsbegehren). Poi presenta la domanda sul modulo dell’ufficio d’esecuzione o online tramite EasyGov.swiss; questa lettera non la sostituisce. La spedisca per raccomandata e ne conservi una copia.
- Pensato per l’uso in: Svizzera
- Ultimo aggiornamento: 4 novembre 2026
Pubblicato daDocMuse
Quando usare questo documento
- Qualcuno in Svizzera Le deve dei soldi e ignora le Sue fatture.
- Un cliente non ha pagato nonostante i solleciti e vuole un’ultima diffida prima dell’esecuzione.
- Ha prestato soldi a un amico e non Le è stato restituito nulla.
- Vuole fissare un termine di pagamento chiaro prima di avviare un’esecuzione in Svizzera.
Che cosa si compila
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- In mora dal (giorno dopo la scadenza o ricevimento del primo sollecito)
Domande frequenti
- Devo inviare un ultimo sollecito prima di un’esecuzione in Svizzera?
- No: in Svizzera un’esecuzione può essere avviata senza sollecito preventivo. Il sollecito conta comunque: se non è stata pattuita una scadenza, il debitore è in mora solo dopo la diffida e da allora deve l’interesse di mora del 5 % (art. 102 e 104 CO). Dà al debitore un’ultima possibilità, e la raccomandata prova che lo ha sollecitato. È usuale un termine da dieci a trenta giorni.
- Come presento poi la domanda d’esecuzione in Svizzera?
- All’ufficio d’esecuzione del domicilio o della sede del debitore (art. 46 LEF), per iscritto o oralmente (art. 67 LEF): gratuitamente sul modulo di domanda dell’Ufficio federale di giustizia, il cui uso è facoltativo (bj.admin.ch, moduli; anche agli uffici), o online tramite EasyGov.swiss, dove possono presentarla anche i privati e viene proposto l’ufficio competente. Anticipa la tassa per il precetto esecutivo; dipende dall’importo (art. 16 OTLEF) ed è a carico del debitore (art. 68 LEF).
- Che cosa succede se il debitore svizzero fa opposizione al precetto esecutivo?
- L’esecuzione si ferma finché l’opposizione (Rechtsvorschlag) non è rimossa: con il rigetto definitivo in base a una sentenza esecutiva, provvisorio con un riconoscimento di debito firmato (Rechtsöffnung, art. 80 e 82 LEF), altrimenti con un’azione, di solito preceduta dalla conciliazione (art. 79 LEF). La continuazione va chiesta entro un anno dalla notifica; il termine è sospeso durante tale procedura (art. 88 cpv. 2 LEF). Senza procedura, il debitore può chiedere, da tre mesi dopo la notifica, che l’esecuzione non sia più comunicata a terzi.
- Posso addebitare spese di sollecito o d’incasso in Svizzera?
- Per legge un debitore in mora deve l’interesse di mora del 5 % (art. 104 CO) e le spese dell’esecuzione (art. 68 LEF). Spese forfettarie di sollecito o d’incasso si possono chiedere solo se pattuite, per esempio nelle Sue condizioni generali, perciò la lettera non ne chiede. Ogni ulteriore danno dovrebbe provarlo (art. 106 CO).
Come può firmare questo documento
- Lo stampi e lo firmi a mano. Le righe per la firma nel documento sono lasciate vuote di proposito – firmi su di esse a penna.
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