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Contestazione di un sollecito di pagamento o di una società di recupero crediti (Italia)

Denaro e debiti
Italiano
Italia
Reclamo e ricorso
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Pubblicato daDocMuse

Per chi in Italia riceve un sollecito di pagamento – spesso da una società di recupero crediti, per un debito vecchio, sconosciuto o già pagato – e vuole contestarlo per iscritto. La lettera indica il motivo scelto (debito non riconosciuto, già pagato o prescritto), chiede la documentazione che prova il credito e il titolo della società, anche la cessione del credito (art. 1264 del codice civile), e l’accesso ai propri dati (art. 15 GDPR). Si invia per raccomandata A/R o via PEC.

  • Pensato per l’uso in: Italia
  • Ultimo aggiornamento: 14 ottobre 2026
  • Documento in italiano

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Quando usare questo documento

  • Una società di recupero crediti Le scrive in Italia per un debito che non ricorda di avere.
  • Le chiedono di pagare un vecchio finanziamento che Lei ha già saldato anni fa.
  • Il sollecito arriva da una società sconosciuta che dice di aver comprato il credito.
  • Vuole chiedere le prove del debito prima di pagare qualsiasi cosa.

Che cosa si compila

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Domande frequenti

Una società di recupero crediti può chiedere soldi per un debito di altri in Italia?
Sì, se agisce su mandato del creditore o se ha acquistato il credito. Nel secondo caso la cessione ha effetto verso il debitore quando gli è stata notificata o l’ha accettata (art. 1264 c.c.), e la società deve poter dimostrare che la cessione comprende proprio quel credito. Finché non mostra il titolo e i documenti del debito, può contestare la richiesta: questa lettera chiede entrambi, senza riconoscere il debito.
Dopo quanto tempo si prescrive un debito in Italia?
Il termine ordinario è di dieci anni (art. 2946 c.c.); ciò che si paga periodicamente, ad anno o in termini più brevi, si prescrive in cinque anni (art. 2948, n. 4, c.c.), e alcune bollette di luce, gas e acqua in due. Ogni richiesta scritta di pagamento del creditore e ogni riconoscimento del debitore interrompono la prescrizione, che riparte da capo: per questo contano le date dei solleciti precedenti. Ciò che si paga spontaneamente per un debito prescritto non si può chiedere indietro (art. 2940 c.c.).
Che cosa fare se la società non risponde o continua a sollecitare in Italia?
Per i dati personali la risposta è dovuta entro un mese, prorogabile di due nei casi complessi (art. 12 GDPR); senza risposta si può presentare reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. Per il debito, senza documenti non paghi e conservi copia di ogni lettera. Se arriva un decreto ingiuntivo notificato, l’opposizione va proposta entro quaranta giorni dalla notifica (art. 641 c.p.c.): è un atto giudiziario che DocMuse non prepara.

Come può firmare questo documento

  • Lo stampi e lo firmi a mano. Le righe per la firma nel documento sono lasciate vuote di proposito – firmi su di esse a penna.
  • Lo firmi personalmente con una firma elettronica qualificata. Se possiede già una FEQ – Evrotrust, B-Trust, StampIT, ZealiD o qualsiasi fornitore qualificato presente nell’elenco di fiducia dell’UE, su smart card, token USB, in un’app per smartphone o nel cloud – la nostra guida alla firma spiega passo dopo passo come firmare proprio questo file senza invalidarlo. Aiuto passo dopo passo e un modo per verificare il risultato

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