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Contestazione di un sollecito di pagamento o di una società di recupero crediti (Italia)
Pubblicato daDocMuse
Per chi in Italia riceve un sollecito di pagamento – spesso da una società di recupero crediti, per un debito vecchio, sconosciuto o già pagato – e vuole contestarlo per iscritto. La lettera indica il motivo scelto (debito non riconosciuto, già pagato o prescritto), chiede la documentazione che prova il credito e il titolo della società, anche la cessione del credito (art. 1264 del codice civile), e l’accesso ai propri dati (art. 15 GDPR). Si invia per raccomandata A/R o via PEC.
- Pensato per l’uso in: Italia
- Ultimo aggiornamento: 14 ottobre 2026
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Quando usare questo documento
- Una società di recupero crediti Le scrive in Italia per un debito che non ricorda di avere.
- Le chiedono di pagare un vecchio finanziamento che Lei ha già saldato anni fa.
- Il sollecito arriva da una società sconosciuta che dice di aver comprato il credito.
- Vuole chiedere le prove del debito prima di pagare qualsiasi cosa.
Che cosa si compila
I dati richiesti dal documento.
- Mittente
- Indirizzo del mittente
- Codice fiscale del mittente
- Modalità di invio (stampata sopra il destinatario)
- Società di recupero crediti o creditore che ha inviato il sollecito
- Indirizzo postale del creditore o della società (via e numero civico, CAP e città)
- Città
- Data
- Data di ricevimento
- Numero di pratica
- Creditore originario indicato nel sollecito
- Importo richiesto
- Motivo della contestazione
- Allegati
Domande frequenti
- Una società di recupero crediti può chiedere soldi per un debito di altri in Italia?
- Sì, se agisce su mandato del creditore o se ha acquistato il credito. Nel secondo caso la cessione ha effetto verso il debitore quando gli è stata notificata o l’ha accettata (art. 1264 c.c.), e la società deve poter dimostrare che la cessione comprende proprio quel credito. Finché non mostra il titolo e i documenti del debito, può contestare la richiesta: questa lettera chiede entrambi, senza riconoscere il debito.
- Dopo quanto tempo si prescrive un debito in Italia?
- Il termine ordinario è di dieci anni (art. 2946 c.c.); ciò che si paga periodicamente, ad anno o in termini più brevi, si prescrive in cinque anni (art. 2948, n. 4, c.c.), e alcune bollette di luce, gas e acqua in due. Ogni richiesta scritta di pagamento del creditore e ogni riconoscimento del debitore interrompono la prescrizione, che riparte da capo: per questo contano le date dei solleciti precedenti. Ciò che si paga spontaneamente per un debito prescritto non si può chiedere indietro (art. 2940 c.c.).
- Che cosa fare se la società non risponde o continua a sollecitare in Italia?
- Per i dati personali la risposta è dovuta entro un mese, prorogabile di due nei casi complessi (art. 12 GDPR); senza risposta si può presentare reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. Per il debito, senza documenti non paghi e conservi copia di ogni lettera. Se arriva un decreto ingiuntivo notificato, l’opposizione va proposta entro quaranta giorni dalla notifica (art. 641 c.p.c.): è un atto giudiziario che DocMuse non prepara.
Come può firmare questo documento
- Lo stampi e lo firmi a mano. Le righe per la firma nel documento sono lasciate vuote di proposito – firmi su di esse a penna.
- Lo firmi personalmente con una firma elettronica qualificata. Se possiede già una FEQ – Evrotrust, B-Trust, StampIT, ZealiD o qualsiasi fornitore qualificato presente nell’elenco di fiducia dell’UE, su smart card, token USB, in un’app per smartphone o nel cloud – la nostra guida alla firma spiega passo dopo passo come firmare proprio questo file senza invalidarlo. Aiuto passo dopo passo e un modo per verificare il risultato
DocMuse vende documenti, non una consulenza legale. L’accettazione dipende sempre dalle regole del destinatario e dalla legge applicabile.
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