DocMuse è un servizio privato a pagamento, gestito da The Muse Technology EOOD (Bulgaria). Non è un sito della pubblica amministrazione italiana e non è collegato ad alcuna amministrazione.
Comunicazione di sospensione o ripresa dell’attività soggetta a licenza (Austria)
Pubblicato daDocMuse
Questo documento è in tedesco
Il PDF che scarica è in tedesco – è la lingua in cui va presentato, quindi non viene tradotto. Tutto ciò che trova in questa pagina serve a spiegarLe che cosa dice.
La comunicazione alla camera regionale della Camera di commercio austriaca (WKO) con cui sospende la Sua attività commerciale o la riprende dopo una sospensione, dovuta entro tre settimane secondo il § 93 Abs 1 della legge austriaca sulle attività commerciali (GewO 1994). Con titolare della licenza, attività, sede, numero GISA e data di decorrenza: ciò che la camera chiede per una comunicazione informale. La camera offre anche un proprio modulo ed eServices gratuiti; la comunicazione non richiede una forma prestabilita e basta una lettera propria per e-mail o posta. In tedesco.
- Pensato per l’uso in: Austria
- Ultimo aggiornamento: 7 ottobre 2026
Compili il modulo
Le Sue risposte restano su questo dispositivo per 7 giorni o finché non le cancella.
Le Sue risposte compaiono al loro posto mentre scrive. Il testo completo è nel PDF che scarica.
Quando usare questo documento
- Vuole sospendere per un periodo la Sua attività in Austria senza rinunciare alla licenza commerciale.
- Mette in pausa la Sua impresa per un po’, per esempio per malattia o per un nuovo lavoro.
- La Sua attività era sospesa e ora vuole ricominciare a lavorare.
- Vuole comunicare alla Camera dell’economia la sospensione o la ripresa della Sua attività.
Che cosa si compila
I dati richiesti dal documento.
- Mittente
- Indirizzo del mittente
- Telefono
- Indirizzo e-mail
- Camera regionale competente della Camera dell’economia austriaca (ad es. Wirtschaftskammer Tirol)
- Indirizzo postale della camera regionale (via e numero civico, CAP e città)
- Città
- Data
- Numero GISA nel registro austriaco delle attività economiche (se noto)
- Oggetto della comunicazione: sospensione o ripresa dell’attività
- Attività (denominazione come iscritta nel GISA, il registro austriaco delle attività economiche)
- Luogo dell’attività (indirizzo)
- Sospensione o ripresa dal
Domande frequenti
- Per comunicare la sospensione di un’attività serve il modulo della Camera di commercio austriaca?
- No. La comunicazione secondo il § 93 Abs 1 GewO 1994 non richiede una forma prestabilita: la camera la accetta per e-mail, posta o fax se indica il titolare della licenza, l’attività e la sua sede, il numero GISA se noto, la data di decorrenza desiderata e un telefono o un indirizzo e-mail per eventuali domande. Le camere regionali offrono anche un proprio modulo ed eServices gratuiti; questa lettera riporta gli stessi dati con parole proprie.
- Entro quale termine va comunicata in Austria la sospensione o la ripresa di un’attività?
- Tre settimane, sia per la sospensione sia per la ripresa (§ 93 Abs 1 GewO 1994). Una comunicazione retroattiva oltre questo termine non è possibile, e chi lo lascia scadere rischia una sanzione fino a 1.090 € (§ 368 GewO 1994). Invii la lettera in modo che arrivi entro il termine (l’e-mail è la via più semplice) e conservi il messaggio inviato e un’eventuale conferma di ricezione.
- Che cosa comporta in Austria un’attività sospesa per l’assicurazione SVS e il contributo camerale?
- La licenza resta valida, ma durante la sospensione l’attività non può essere esercitata. L’assicurazione obbligatoria presso la cassa sociale dei lavoratori autonomi (SVS) cessa secondo il GSVG alla fine del mese in cui la sospensione ha effetto e riprende con la ripresa dell’attività. L’iscrizione alla camera continua, e con essa il contributo di base (Grundumlage); se l’attività resta sospesa per un intero anno solare, se ne paga solo la metà. Per gli intermediari assicurativi vale il § 93 Abs 2 GewO 1994.
Come può firmare questo documento
- Lo stampi e lo firmi a mano. Le righe per la firma nel documento sono lasciate vuote di proposito – firmi su di esse a penna.
- Lo firmi personalmente con una firma elettronica qualificata. Se possiede già una FEQ – Evrotrust, B-Trust, StampIT, ZealiD o qualsiasi fornitore qualificato presente nell’elenco di fiducia dell’UE, su smart card, token USB, in un’app per smartphone o nel cloud – la nostra guida alla firma spiega passo dopo passo come firmare proprio questo file senza invalidarlo. Aiuto passo dopo passo e un modo per verificare il risultato
DocMuse vende documenti, non una consulenza legale. L’accettazione dipende sempre dalle regole del destinatario e dalla legge applicabile.
Documenti correlati
- Contratto di servizi tra imprese, Dienstleistungsvertrag (Austria)
Contratto tra due imprese in Austria per servizi continuativi o una tantum (consulenza, assistenza informatica, contabilità, marketing) in cui è dovuta una prestazione diligente e non un risultato preciso. Regola l’oggetto, l’esecuzione autonoma, la durata e il recesso per fine mese, il compenso con fattura secondo il § 11 della legge austriaca sull’IVA (UStG 1994) e le regole sui ritardi di pagamento dei §§ 456 e 458 del Codice commerciale austriaco (UGB), la ripetizione della prestazione, riservatezza, protezione dei dati, diritti sui risultati e responsabilità. Entrambe le parti sono indicate con numeri FN e UID. In tedesco.
- Fattura con IVA secondo il § 11 UStG 1994 (Austria)
Modello di fattura con tutti gli elementi che il § 11 della legge austriaca sull’IVA (UStG 1994) richiede per le fatture oltre 400 € lordi: nomi e indirizzi delle due parti, numero progressivo, data di emissione, data o periodo della prestazione, quantità e descrizione, prezzo netto, aliquota e IVA, il Suo numero UID (la partita IVA austriaca) e, oltre 10.000 € lordi, quello del cliente. Con una riga per i dati del registro delle imprese (§ 14 UGB) e le coordinate bancarie. In Austria non c’è obbligo di fattura elettronica tra imprese: carta e PDF restano utilizzabili. In tedesco.
- Accordo di riservatezza reciproco, NDA (Austria)
Accordo di riservatezza reciproco (NDA) per le trattative tra imprese in Austria su una collaborazione, un progetto, una licenza o un’acquisizione. Si basa sulla tutela dei segreti commerciali dei §§ 26a e seguenti della legge austriaca contro la concorrenza sleale (UWG): scopo, che cosa è riservato, comunicazione solo a chi ne ha bisogno, divieto espresso di reverse engineering su campioni e prototipi, restituzione e cancellazione, durata dopo la fine delle trattative e una penale facoltativa. Entrambe le parti sono indicate con il numero del registro delle imprese. In tedesco, pronto da stampare e firmare.
- Contratto d’opera tra imprese, Werkvertrag (Austria)
Contratto tra due imprese in Austria per un risultato definito: un software, un sito web, una perizia, un progetto grafico o una ristrutturazione. Regola la descrizione dell’opera, i termini, l’obbligo di avvertimento dell’appaltatore secondo il § 1168a del Codice civile austriaco (ABGB), una propria procedura di collaudo, prezzo fisso o preventivo (§ 1170a ABGB), pagamento al collaudo con gli interessi di mora del Codice commerciale austriaco (UGB), garanzia, responsabilità, diritti d’uso e riservatezza. Entrambe le parti sono indicate con numero del registro delle imprese (FN) e partita IVA (UID). In tedesco, pronto da stampare e firmare.
- Sollecito di pagamento e diffida finale a un’impresa (Austria)
Lettera a un’altra impresa che non ha pagato una fattura in Austria, come sollecito cortese o come ultima diffida prima dell’ingiunzione di pagamento del tribunale (Zahlungsbefehl). Indica la fattura, la scadenza e l’inizio della mora, calcola gli interessi di mora a 9,2 punti sopra il tasso di base della Banca nazionale austriaca (§ 456 del Codice commerciale austriaco, UGB), chiede l’importo forfettario di 40 € per le spese di recupero (§ 458 UGB) e fissa un termine. Il tasso di base vigente lo inserisce Lei. Tra imprese; i consumatori devono interessi diversi. In tedesco.
- Contratto di società GesbR (Austria)
Il contratto per una società di diritto civile austriaca (Gesellschaft bürgerlichen Rechts, GesbR) tra due o tre persone che gestiscono insieme un progetto, uno studio o una piccola attività, secondo i §§ 1175 e seguenti del Codice civile austriaco (ABGB) in vigore dal 1° gennaio 2015: nome e sede, scopo, conferimenti e quote, gestione e rappresentanza, delibere, utili e perdite, responsabilità (§ 1199 ABGB), recesso per la fine dell’esercizio con sei mesi di anticipo (§ 1209 ABGB), uscita, morte e liquidazione. La GesbR non richiede forma e non si iscrive nel registro delle imprese (Firmenbuch). In tedesco.