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Sollecito di pagamento e diffida finale a un’impresa (Austria)
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Lettera a un’altra impresa che non ha pagato una fattura in Austria, come sollecito cortese o come ultima diffida prima dell’ingiunzione di pagamento del tribunale (Zahlungsbefehl). Indica la fattura, la scadenza e l’inizio della mora, calcola gli interessi di mora a 9,2 punti sopra il tasso di base della Banca nazionale austriaca (§ 456 del Codice commerciale austriaco, UGB), chiede l’importo forfettario di 40 € per le spese di recupero (§ 458 UGB) e fissa un termine. Il tasso di base vigente lo inserisce Lei. Tra imprese; i consumatori devono interessi diversi. In tedesco.
- Pensato per l’uso in: Austria
- Ultimo aggiornamento: 7 ottobre 2026
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Quando usare questo documento
- Un cliente aziendale in Austria non ha pagato la Sua fattura ed è passata la scadenza.
- Vuole prima mandare a una società cliente un sollecito di pagamento cortese.
- I Suoi solleciti sono stati ignorati e vuole inviare una diffida finale prima di andare in tribunale.
- Vuole chiedere a un’impresa che paga in ritardo gli interessi di mora e l’indennità forfettaria per le spese di recupero.
Che cosa si compila
I dati richiesti dal documento.
- Creditore
- Indirizzo del creditore
- Forma giuridica, sede, numero del registro delle imprese (FN) e tribunale del registro (§ 14 UGB, se iscritto)
- Debitore
- Indirizzo postale del debitore (via e numero civico, CAP e città)
- Città
- Data
- Numero della fattura
- Data della fattura
- Importo della fattura
- Data di scadenza
- Scaduto dal
- Tasso di base della Banca nazionale austriaca (OeNB) in % (tasso al 1° gennaio o al 1° luglio del semestre di mora)
- Interessi di mora maturati a oggi
- Totale dovuto
- Scadenza del pagamento
- IBAN
- Tipo di lettera: sollecito di pagamento o diffida finale
Domande frequenti
- Quali interessi di mora si applicano tra imprese in Austria?
- 9,2 punti percentuali sopra il tasso di base della Banca nazionale austriaca (§ 456 UGB) se il ritardo è imputabile al debitore; altrimenti solo il 4 % (§ 1000 Abs 1 ABGB). Per ogni semestre vale il tasso di base in vigore al 1° gennaio o al 1° luglio (§ 456 UGB). Cambia solo se il tasso di rifinanziamento principale della BCE varia di almeno 0,5 punti; per quanto ci risulta (ottobre 2026) è all’1,53 % (dall’11 giugno 2025), quindi gli interessi di mora sono del 10,73 % annuo. Verifichi il dato presso la OeNB prima dell’invio. Interessi: importo dovuto × tasso × giorni di mora ÷ 365.
- In Austria un creditore può chiedere 40 € di spese di recupero oltre agli interessi di mora?
- Tra imprese sì: chi può chiedere interessi di mora secondo il § 456 UGB ha diritto anche a un importo forfettario di 40 € per credito a titolo di spese di recupero, senza doverle dimostrare (§ 458 UGB). Spese necessarie più alte, come quelle di un’agenzia di recupero crediti, si possono chiedere secondo il § 1333 Abs 2 ABGB se proporzionate al credito. Le condizioni di pagamento gravemente inique per il creditore sono nulle (§ 459 UGB).
- Che cosa segue in Austria a una diffida finale inviata a un’impresa?
- Per crediti in denaro fino a 75.000 €, il procedimento d’ingiunzione (Mahnverfahren): sulla Sua domanda (Mahnklage) il tribunale emette un’ingiunzione di pagamento (Zahlungsbefehl); se il debitore non fa opposizione entro quattro settimane, diventa esecutiva e può chiedere l’esecuzione forzata (Exekution). Oltre tale importo si avvia una causa ordinaria. La diffida non richiede forma e può partire per e-mail, ma ha effetto solo alla ricezione, che deve poter provare: invii quindi la diffida finale per raccomandata e conservi la ricevuta.
Come può firmare questo documento
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