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1. Per quale paese?
2. Di che cosa si tratta?
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18 documenti corrispondono
- Sollecito di consegna e risoluzione per mancata consegna di un acquisto (Italia)Per il consumatore che ha pagato un ordine online, o un bene da consegnare a casa, e non lo ha ricevuto entro il termine promesso o, in mancanza, entro 30 giorni: invita il venditore a consegnare entro un nuovo termine adeguato e annuncia che, se non lo farà, risolverà il contratto e chiederà il rimborso di quanto pagato (art. 61 del Codice del consumo). Il rischio di perdita durante il trasporto resta al venditore fino alla consegna (art. 63). La lettera va inviata per raccomandata A/R o per PEC all’indirizzo PEC del venditore.
- Richiesta di compensazione per volo cancellato, in ritardo o negato imbarco (Italia)Per il passeggero di un volo cancellato con meno di 14 giorni di preavviso, arrivato con tre ore o più di ritardo o rimasto a terra per negato imbarco: chiede alla compagnia aerea che ha operato il volo la compensazione di 250, 400 o 600 € a persona, secondo la distanza (regolamento CE n. 261/2004), salvo circostanze eccezionali. Vale per i voli in partenza da un aeroporto dell’UE e per quelli in arrivo nell’UE con una compagnia europea. Molte compagnie offrono un modulo online gratuito; senza risposta entro sei settimane, il reclamo all’ENAC è gratuito e online. Raccomandata A/R, o PEC se la compagnia ne ha una.
- Reclamo scritto alla banca (Italia)Il reclamo alla banca è gratuito, e molte banche hanno un modulo online o un indirizzo PEC per l’ufficio reclami. Questa lettera serve a chi vuole scriverlo da sé: descrive il problema – un addebito non dovuto, un costo non previsto, un servizio non reso – indica che cosa chiede e, se serve, la copia dei documenti (art. 119, comma 4, TUB). È il passo che apre il ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario, online e con un contributo di 20 €. Si invia per raccomandata A/R o via PEC.
- Reclamo all’URP dell’azienda sanitaria o ospedaliera (Italia)Reclamo scritto all’Ufficio relazioni con il pubblico (URP) di un’ASL, di un’azienda ospedaliera o di una struttura accreditata, per un disservizio o un comportamento nell’assistenza: il paziente o un familiare indica reparto, data e fatti e chiede verifiche e una risposta scritta nel termine della Carta dei servizi. Molte aziende hanno un proprio modulo di reclamo gratuito. Si invia per PEC, raccomandata A/R o a mano. Contiene dati sulla salute: si acquista in bianco e si compila a mano.
- Reclamo alla compagnia di assicurazione (Italia)Per l’assicurato, il contraente o il danneggiato che contesta a una compagnia di assicurazione un sinistro non liquidato o pagato in parte, un ritardo, un premio sbagliato o il comportamento di un agente: il reclamo scritto all’ufficio reclami della compagnia è il primo passo, gratuito. Se entro 45 giorni la risposta manca o non soddisfa, dal 15 gennaio 2026 ci si può rivolgere all’Arbitro Assicurativo dell’IVASS, online, con un contributo di 20 € rimborsato se si vince. Le compagnie offrono anche un modulo di reclamo sul proprio sito. La lettera va per PEC all’indirizzo PEC della compagnia o per raccomandata A/R.
- Reclamo all’operatore telefonico, internet o pay-TV (Italia)Per chi ha un contratto di telefonia fissa o mobile, internet o pay-TV e contesta una fattura, un costo non richiesto, un guasto, una linea lenta o un passaggio a un altro operatore andato male: il reclamo scritto all’operatore è il primo passo, e l’operatore deve rispondere entro 45 giorni. Se la risposta non soddisfa, la conciliazione su ConciliaWeb dell’AGCOM, tramite il CORECOM della Sua regione, è gratuita, online, ed è obbligatoria prima di andare dal giudice. La lettera va per PEC all’indirizzo PEC dell’operatore o per raccomandata A/R; vale anche il canale reclami indicato nella carta dei servizi.
- Riduzione del prezzo o risoluzione per difetto di conformità non riparato (Italia)Per il consumatore che ha già chiesto al venditore di riparare o sostituire un bene difettoso, senza risultato: chiede la riduzione proporzionale del prezzo, oppure dichiara la risoluzione del contratto e chiede il rimborso dell’intero prezzo (artt. 135-bis e 135-quater del Codice del consumo). Si usa se il venditore rifiuta o non provvede entro un congruo periodo di tempo, se il difetto si ripresenta o se è grave. Le associazioni dei consumatori offrono anche modelli gratuiti. La lettera va inviata per raccomandata A/R o per PEC all’indirizzo PEC del venditore.
- Contestazione di un sollecito di pagamento o di una società di recupero crediti (Italia)Per chi in Italia riceve un sollecito di pagamento – spesso da una società di recupero crediti, per un debito vecchio, sconosciuto o già pagato – e vuole contestarlo per iscritto. La lettera indica il motivo scelto (debito non riconosciuto, già pagato o prescritto), chiede la documentazione che prova il credito e il titolo della società, anche la cessione del credito (art. 1264 del codice civile), e l’accesso ai propri dati (art. 15 GDPR). Si invia per raccomandata A/R o via PEC.
- Disconoscimento di operazioni di pagamento non autorizzate (Italia)Per il titolare di un conto o di una carta che trova addebiti che non ha mai fatto né autorizzato (carta clonata o rubata, phishing, bonifici sconosciuti): disconosce le operazioni presso la propria banca – non presso il commerciante –, senza indugio e al più tardi entro 13 mesi dall’addebito (art. 9 del d.lgs. 11/2010), e chiede il rimborso entro la fine della giornata operativa successiva (art. 11). Prima blocchi la carta con il numero gratuito della banca. Se la banca respinge il reclamo, decide l’Arbitro Bancario Finanziario, online, con un contributo di 20 €. La lettera va per PEC all’indirizzo PEC della banca o per raccomandata A/R.
- Istanza al difensore civico regionale (Italia)Lettera al difensore civico della Regione, o a quello territoriale della Provincia dove esiste, per chiedere il suo intervento gratuito verso un’amministrazione regionale o locale che non risponde, ritarda o agisce in modo scorretto: riassume i fatti, i passi già fatti (reclamo all’URP, solleciti) e la richiesta. Serve anche contro il rifiuto di accesso agli atti, entro 30 giorni. Molti difensori civici hanno un modulo o un servizio online gratuito. Si invia per PEC, e-mail o raccomandata A/R.
- Reclamo scritto al fornitore di luce, gas o acqua (Italia)Per chi ha un contratto di luce, gas o acqua e contesta una bolletta, un conguaglio, una lettura sbagliata o un disservizio: il reclamo scritto al fornitore o al gestore idrico è il primo passo, gratuito, e senza di esso non si accede alla conciliazione. Per luce e gas il venditore deve rispondere in modo motivato entro 30 giorni; se la risposta non soddisfa, il Servizio Conciliazione dell’ARERA è gratuito, online, ed è obbligatorio prima di rivolgersi al giudice. Il fornitore offre anche un proprio modulo di reclamo. La lettera va per PEC all’indirizzo PEC del fornitore o per raccomandata A/R.
- Ricorso al Prefetto contro una multa (Italia)Il ricorso al Prefetto è gratuito, in carta semplice e senza forme imposte; molte Prefetture e Altroconsumo pubblicano modelli gratuiti. Questo è un ricorso già impostato, per il conducente o il proprietario che contesta un verbale del Codice della strada: dati del verbale, motivi scritti da Lei, richiesta di audizione e archiviazione. Va presentato entro 60 giorni dalla notifica, per raccomandata A/R, PEC o a mano, alla Prefettura del luogo della violazione o all’organo che ha fatto la multa, e solo se la multa non è stata pagata.
- Eccezione di prescrizione biennale di una bolletta di luce, gas o acqua (Italia)Per il cliente domestico, la microimpresa o il professionista che in Italia riceve una bolletta di luce, gas o acqua con consumi di oltre due anni prima, spesso un conguaglio. Molti fornitori hanno un modulo gratuito per eccepire la prescrizione; questa lettera fa lo stesso per iscritto: indica la fattura e l’importo, eccepisce la prescrizione biennale (legge n. 205/2017), chiede una fattura rettificata e annuncia il pagamento della parte non prescritta. Si invia per raccomandata A/R o via PEC.
- Reclamo per pacchetto turistico e danno da vacanza rovinata (Italia)Per il viaggiatore che ha comprato un pacchetto turistico – volo più hotel, crociera, viaggio organizzato – e ha trovato servizi diversi da quelli promessi: chiede all’organizzatore la riduzione del prezzo, il rimborso delle spese e il risarcimento, compreso il danno da vacanza rovinata (artt. 42, 43 e 46 del Codice del turismo). I difetti vanno segnalati tempestivamente già durante il viaggio, all’organizzatore o all’agenzia; il risarcimento si chiede entro tre anni dal rientro. Le Camere di commercio pubblicano guide gratuite sui pacchetti turistici. La lettera va per PEC all’indirizzo PEC dell’organizzatore o per raccomandata A/R.
- Reclamo all’URP di un Comune o di un ente pubblico (Italia)Reclamo scritto all’Ufficio relazioni con il pubblico (URP) di un Comune, di una Regione, dell’INPS, dell’Agenzia delle Entrate o di un altro ente, per un disservizio, un ritardo, un comportamento scorretto o una pratica ferma: descrive i fatti, chiede verifiche e una risposta scritta nel termine della carta dei servizi. Molti enti hanno un modulo o un servizio online di reclamo gratuito. Si invia per PEC, e-mail o raccomandata A/R. Il reclamo non sospende i termini per impugnare un atto.
- Disconoscimento di un contratto non richiesto (luce, gas, telefono) (Italia)Per chi scopre a proprio nome un contratto che non ha mai chiesto – luce o gas passati a un altro venditore, una linea o un servizio telefonico attivati, un abbonamento – spesso dopo una telefonata o una visita a domicilio: disconosce il contratto e chiede la cessazione, l’annullamento delle fatture e il rimborso. Il consumatore non deve nulla per una fornitura non richiesta e il silenzio non vale come consenso (art. 66-quinquies del Codice del consumo). Per luce e gas l’ARERA prevede una procedura di ripristino; Altroconsumo pubblica un modello gratuito. La lettera va per PEC all’indirizzo PEC dell’impresa o per raccomandata A/R.
- Denuncia di sinistro stradale e richiesta di risarcimento danni all’assicurazione (Italia)Per chi ha avuto un incidente stradale in Italia con danni al proprio veicolo: la lettera all’assicuratore che denuncia il sinistro e chiede il risarcimento, al proprio (risarcimento diretto, art. 149 Cod. ass.) o a quello del responsabile (art. 148), con i dati che la legge richiede: codice fiscale, circostanze, luogo, giorni e orari per la perizia. Solo danni a cose, non lesioni. L’avviso al proprio assicuratore va dato entro tre giorni (art. 1913 c.c.); si invia per raccomandata A/R o PEC, con il modulo CAI se compilato.
- Richiesta di riparazione o sostituzione in garanzia legale (Italia)Per il consumatore che ha comprato un bene, in negozio o online, che entro due anni dalla consegna si rompe o non funziona come dovrebbe: chiede al venditore – non al produttore – di ripararlo o sostituirlo senza spese (artt. 128 e seguenti del Codice del consumo). Se il difetto compare entro un anno dalla consegna, si presume che esistesse già allora. Il sito del MIMIT spiega gratuitamente la garanzia legale; non serve una forma particolare, ma una richiesta scritta prova la data e il contenuto. La lettera va inviata per raccomandata A/R o per PEC all’indirizzo PEC del venditore.
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