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Richiesta di conciliazione dopo un licenziamento – papeleta de conciliación (Spagna)
Spagna · in spagnolo · per lavoratori
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23 domande · circa 10 min
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Per il lavoratore in Spagna a cui un’impresa o un datore di lavoro privato ha comunicato il licenziamento e che non è d’accordo. La richiesta di conciliazione (papeleta de conciliación) è il primo passo obbligatorio prima della causa: si presenta al servizio di mediazione, arbitrato e conciliazione della comunità autonoma entro venti giorni lavorativi dal licenziamento (art. 59.3 dello Statuto dei lavoratori spagnolo, artt. 63 e 103 della legge sulla giurisdizione del lavoro) e sospende quel termine. Serve dove il servizio accetta uno scritto libero; l’Andalusia, per esempio, impone il proprio modulo. Senza accordo, la causa va alla sezione lavoro del Tribunal de Instancia. In spagnolo.
- Pensato per l’uso in: Spagna
- Ultimo aggiornamento: 27 ottobre 2026
Pubblicato daDocMuse
Quando usare questo documento
- Il datore di lavoro in Spagna Le ha comunicato il licenziamento e Lei non è d’accordo.
- Ha ricevuto la lettera di licenziamento e vuole contestarla prima che scada il termine.
- Le hanno comunicato il licenziamento a voce o con un messaggio, senza alcun documento.
- Vuole presentare la papeleta de conciliación allo SMAC o al servizio della Sua regione.
Che cosa si compila
I dati richiesti dal documento.
- Lavoratore
- DNI o NIE del lavoratore (numero di identificazione spagnolo)
- Indirizzo del lavoratore
- Telefono
- Indirizzo e-mail
- Datore di lavoro (ragione sociale o, se persona fisica, nome e cognome)
- NIF del datore di lavoro (codice fiscale spagnolo)
- Indirizzo del datore di lavoro (sede legale, se è una società)
- Data di assunzione
- Posizione
- Luogo di lavoro
- Retribuzione lorda con la quota delle mensilità aggiuntive e il periodo (mensile o annuo)
- Data in cui Le è stato comunicato il licenziamento
- Data di efficacia del licenziamento
- Motivo indicato dal datore di lavoro (secondo la lettera di licenziamento)
- Come contesta il licenziamento (ingiustificato o nullo)
- Perché non è d’accordo con il licenziamento
- Ruolo di rappresentante dei lavoratori nell’ultimo anno
- Altre somme dovute dal datore di lavoro (liquidazione finale, stipendi, ferie)
- Totale di queste somme (in euro, solo la cifra)
- Città
- Data
- Servizio di conciliazione della comunità autonoma (ad es. SMAC a Madrid)
Domande frequenti
- Qual è in Spagna il termine per la richiesta di conciliazione dopo un licenziamento?
- Venti giorni lavorativi dal giorno successivo a quello in cui il licenziamento ha effetto, esclusi sabati, domeniche e festivi (art. 59.3 dello Statuto dei lavoratori spagnolo e art. 103 della legge sulla giurisdizione del lavoro). La richiesta sospende il termine, che riprende il giorno dopo l’udienza di conciliazione o quindici giorni lavorativi dopo il deposito se l’udienza non si è tenuta (art. 65.1); i giorni rimasti sono quelli per fare causa. Non aspetti l’ultimo giorno.
- Dove si presenta in Spagna la richiesta di conciliazione e vale in tutte le regioni?
- Al servizio di mediazione, arbitrato e conciliazione della comunità autonoma in cui lavorava (a Madrid, lo SMAC): al suo protocollo o online con certificato digitale o Cl@ve. Alcune regioni hanno adottato un modulo obbligatorio, come l’Andalusia da marzo 2025: lì riporti questi dati nel loro modulo. Prima del deposito controlli il sito del Suo servizio.
- Che cosa succede in Spagna dopo aver presentato la richiesta di conciliazione?
- Il servizio convoca le parti a un’udienza di conciliazione. La presenza è obbligatoria: in caso di assenza senza giustificato motivo, la richiesta si considera non presentata (art. 66.2 della legge sulla giurisdizione del lavoro). L’accordo raggiunto è esecutivo; se non c’è accordo o il datore di lavoro non si presenta, depositi il ricorso alla sezione lavoro del Tribunal de Instancia nei giorni rimasti del termine, con il certificato dell’udienza. Può presentare la richiesta direttamente, senza rappresentante.
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