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Accordo individuale di lavoro agile (smart working) (Italia)
Pubblicato daDocMuse
Per il datore di lavoro e il dipendente in Italia che concordano lo smart working nel rapporto in corso. L’accordo scritto richiesto dagli artt. 18–23 della legge 81/2017 fissa giorni e luoghi del lavoro agile, strumenti forniti, fasce di disconnessione, potere di controllo, condotte disciplinari, informativa sui rischi, durata e recesso con trenta giorni di preavviso (novanta per il lavoratore disabile). Il datore di lavoro privato lo comunica poi online al Ministero del lavoro, gratuitamente, entro cinque giorni dall’avvio.
- Pensato per l’uso in: Italia
- Ultimo aggiornamento: 14 ottobre 2026
- Documento in italiano
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Quando usare questo documento
- Il Suo datore di lavoro in Italia Le ha concesso alcuni giorni di smart working a settimana e va messo per iscritto.
- La Sua azienda introduce il lavoro agile e vuole un accordo individuale con ogni dipendente.
- Lavora da casa da mesi solo sulla parola e vuole regolare strumenti, reperibilità e diritto alla disconnessione.
- Cerca un accordo di smart working che indichi giorni, luoghi e fasce di disconnessione.
Che cosa si compila
I dati richiesti dal documento.
- Datore di lavoro
- Sede legale del datore di lavoro
- Codice fiscale o partita IVA del datore di lavoro
- Persona che firma per il datore di lavoro
- Lavoratore
- Codice fiscale del lavoratore
- Luogo e data di nascita del lavoratore
- Indirizzo del lavoratore
- Data di inizio
- Durata dell’accordo
- Data di scadenza del contratto
- Quanto lavoro agile, ad es. fino a due giorni a settimana
- Luoghi in cui può essere svolto il lavoro agile
- Strumenti di lavoro forniti dal datore di lavoro
- Contributo alle spese del lavoro da casa (oppure «nessuno»)
- Fasce di disconnessione (ad es. dalle 19 alle 8 e nei giorni festivi)
- Orari in cui il lavoratore deve essere reperibile
- Condizioni aggiuntive
- Città
- Data
Domande frequenti
- Lo smart working richiede un accordo scritto in Italia?
- Sì. L’art. 19 della legge 81/2017 vuole un accordo scritto tra datore di lavoro e lavoratore, che regoli la prestazione fuori dai locali aziendali, gli strumenti, il potere di controllo, le condotte disciplinari, i tempi di riposo e la disconnessione. Il datore di lavoro comunica poi l’accordo in via telematica, gratuitamente, al Ministero del lavoro. Il lavoro agile non cambia il contratto, il CCNL né la retribuzione.
- Come si recede da un accordo di lavoro agile in Italia?
- Se l’accordo è a tempo indeterminato, ciascuna parte può recedere con almeno trenta giorni di preavviso; il datore di lavoro deve darne almeno novanta a un lavoratore disabile ai sensi della legge 68/1999. Con un giustificato motivo si può recedere prima della scadenza dell’accordo a termine, o senza preavviso da quello a tempo indeterminato (art. 19 legge 81/2017). Il recesso fa tornare il lavoro nei locali aziendali, non chiude il rapporto.
- Chi ha la priorità per lo smart working in Italia?
- Il datore di lavoro che usa il lavoro agile deve dare priorità alle richieste dei genitori di figli fino a dodici anni, o senza limiti di età se il figlio è disabile, dei lavoratori con disabilità grave e dei caregiver familiari (art. 18, comma 3-bis, legge 81/2017). È una priorità, non un diritto, e chi chiede lo smart working non può essere sanzionato o trasferito per averlo chiesto. Per chiederlo c’è la lettera di richiesta di lavoro agile.
Come può firmare questo documento
- Lo stampi e lo firmi a mano. Le righe per la firma nel documento sono lasciate vuote di proposito – firmi su di esse a penna.
- Lo firmi personalmente con una firma elettronica qualificata. Se possiede già una FEQ – Evrotrust, B-Trust, StampIT, ZealiD o qualsiasi fornitore qualificato presente nell’elenco di fiducia dell’UE, su smart card, token USB, in un’app per smartphone o nel cloud – la nostra guida alla firma spiega passo dopo passo come firmare proprio questo file senza invalidarlo. Aiuto passo dopo passo e un modo per verificare il risultato
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