Immobili: modelli e moduli
17 modelli da compilare online o da scaricare.
Dichiarazione del proprietario per il cambio di residenza dell’ospite (Italia)
Dichiarazione sostitutiva (art. 47 d.P.R. 445/2000) del proprietario, comproprietario, usufruttuario o conduttore che mette l’alloggio a disposizione di chi vi trasferisce la residenza senza un contratto a proprio nome: indica il titolo dell’occupazione (ospitalità, comodato, convivenza) e le persone. Serve all’anagrafe per il titolo di occupazione (art. 5 d.l. 47/2014). Molti Comuni hanno un modulo proprio, allegato alla dichiarazione di residenza, che si fa gratis anche online su ANPR. Non porta marca da bollo (art. 37 d.P.R. 445/2000). Si firma con copia del documento d’identità.
Diffida alla restituzione del deposito cauzionale (Italia)
Per l’inquilino che in Italia ha lasciato la casa e riconsegnato le chiavi, ma non ha ricevuto indietro la caparra: la diffida al locatore a restituire il deposito cauzionale con gli interessi legali maturati anno per anno (art. 11 della legge 27 luglio 1978, n. 392) entro quindici giorni, con la contestazione delle trattenute non dovute e l’avviso che in mancanza seguirà la mediazione o l’azione in giudizio. Si invia per raccomandata A/R, o per PEC se il locatore ha un indirizzo PEC.
Contratto di comodato d’uso gratuito di un immobile (Italia)
Per il proprietario che presta gratuitamente una casa in Italia a un figlio, a un genitore o a un’altra persona, e per chi la riceve: il comodato degli artt. 1803 e seguenti del codice civile, con l’immobile, l’uso abitativo, la durata a tempo determinato o senza scadenza, le spese ordinarie a carico del comodatario e la restituzione anticipata per un bisogno urgente e imprevisto del comodante. Si registra all’Agenzia delle Entrate entro trenta giorni con il modello RAP (registro 200 € più il bollo); la registrazione serve anche per la riduzione IMU tra genitori e figli.
Verbale di consegna dell’immobile locato (Italia)
Per locatore e inquilino in Italia all’inizio di un affitto: il verbale firmato da entrambi che descrive l’immobile al momento della consegna – letture dei contatori, chiavi consegnate, stato di ogni locale, arredi ed elettrodomestici, foto allegate e osservazioni. È la descrizione concordata a cui rinvia l’art. 1590 del codice civile: alla fine della locazione l’immobile si restituisce nello stato descritto, salvo l’usura normale. Si redige in due copie, una per parte, e si allega al contratto.
Contratto di locazione di una stanza (Italia)
Per chi affitta una stanza in un appartamento condiviso in Italia, e per chi la prende in affitto: una locazione parziale a canone libero 4+4 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, che descrive la stanza, le parti della casa in uso comune e come si dividono utenze e spese, con canone, deposito cauzionale fino a tre mensilità con interessi, recesso per gravi motivi con sei mesi di preavviso e scelta sulla cedolare secca. Il locatore la registra all’Agenzia delle Entrate entro trenta giorni con il modello RLI gratuito.
Delega per l’assemblea di condominio (Italia)
Per il condòmino che in Italia non può partecipare all’assemblea di condominio: la delega scritta dell’art. 67 delle disposizioni di attuazione del codice civile, che indica il condominio, l’unità immobiliare, la data dell’assemblea e la persona delegata a intervenire e votare, con eventuali istruzioni di voto. Il delegato non può essere l’amministratore e, nei condomini con più di venti partecipanti, non può rappresentare più di un quinto dei condòmini e del valore. Il delegato la consegna all’inizio dell’assemblea.
Lettera di recesso del conduttore dal contratto di locazione (Italia)
Per l’inquilino che vuole lasciare in Italia una casa in affitto prima della scadenza: la lettera di recesso al locatore per gravi motivi, ai sensi dell’art. 3, comma 6, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, oppure in base alla clausola di recesso del contratto, con il preavviso di sei mesi, la data di cessazione, la richiesta di fissare la riconsegna delle chiavi e la restituzione del deposito cauzionale con gli interessi. Si invia per raccomandata A/R, per PEC se il locatore ne ha una, o a mano contro firma.
Disdetta del contratto di locazione alla seconda scadenza (Italia)
Per il locatore o l’inquilino che in Italia non vuole rinnovare un affitto 4+4 alla seconda scadenza, dopo otto anni, o un 3+2 alla fine della proroga biennale: la rinuncia al rinnovo dell’art. 2 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, che non richiede motivi, con la data di cessazione e la richiesta di fissare la riconsegna. Va inviata con lettera raccomandata almeno sei mesi prima della scadenza; senza disdetta il contratto si rinnova. Non serve per la prima scadenza del 4+4, dove il locatore deve indicare un motivo di legge.
Contratto di locazione abitativa a canone libero 4+4 (Italia)
Per chi affitta un’abitazione in Italia a canone libero, e per il suo inquilino: il contratto 4+4 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, con quattro anni rinnovabili per altri quattro, canone e scadenze, deposito cauzionale fino a tre mensilità con gli interessi legali annuali, scelta tra cedolare secca e aggiornamento ISTAT, recesso del conduttore per gravi motivi con sei mesi di preavviso, riparazioni, oneri accessori e clausola APE. Si firma in due copie; il locatore lo registra all’Agenzia delle Entrate entro trenta giorni con il modello RLI, gratuito online.
Diniego di rinnovo del locatore alla prima scadenza del 4+4 (Italia)
Per il proprietario che in Italia non vuole rinnovare un contratto 4+4 dopo i primi quattro anni: la comunicazione al conduttore del diniego di rinnovo per uno dei motivi dell’art. 3, comma 1, della legge 9 dicembre 1998, n. 431 – uso abitativo o professionale proprio o dei familiari, altro alloggio libero del conduttore, vendita – con i fatti che lo precisano, perché il motivo va indicato a pena di nullità. Si invia per raccomandata A/R ad ogni conduttore almeno sei mesi prima della scadenza.
Richiesta di rendiconto degli oneri accessori al locatore (Italia)
Per l’inquilino che in Italia riceve dal padrone di casa la richiesta di pagare spese condominiali e oneri accessori e vuole sapere a cosa si riferiscono: la lettera che, ai sensi dell’art. 9 della legge 27 luglio 1978, n. 392, chiede l’indicazione specifica delle spese con i criteri di ripartizione e la visione dei documenti giustificativi, con l’impegno a pagare quanto risulterà dovuto. Il pagamento va fatto entro due mesi dalla richiesta. Per raccomandata A/R, PEC se il locatore ne ha una, o a mano.
Verbale di riconsegna dell’immobile locato (Italia)
Per locatore e inquilino in Italia alla fine di un affitto: il verbale firmato da entrambi alla restituzione delle chiavi, con le letture dei contatori, le chiavi restituite, lo stato di ogni locale confrontato con quello della consegna, gli eventuali danni oltre il normale uso, le riserve delle parti, il deposito cauzionale versato e gli accordi sulla sua restituzione, e il nuovo indirizzo dell’inquilino. Fissa lo stato dell’immobile alla data della riconsegna (art. 1590 c.c.) e si redige in due copie.
Comunicazione di aggiornamento ISTAT del canone di locazione (Italia)
Per il proprietario che in Italia affitta senza cedolare secca e ha nel contratto una clausola di aggiornamento: la lettera al conduttore che applica la variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) nella quota prevista dal contratto, con il canone attuale, il nuovo canone e la mensilità da cui decorre. Chi ha optato per la cedolare secca non può chiedere aggiornamenti per tutta la durata dell’opzione. Si invia per raccomandata A/R, per PEC se l’inquilino ne ha una, o a mano.
Comunicazione di sublocazione parziale al locatore (Italia)
Per l’inquilino che in Italia vuole subaffittare una stanza della casa in cui abita: la comunicazione al locatore richiesta dall’art. 2 della legge 27 luglio 1978, n. 392, con la persona del subconduttore, la durata della sublocazione e i vani sublocati. Se il contratto non la vieta, la sublocazione parziale non richiede il consenso del locatore, solo questa comunicazione per raccomandata; il subaffitto dell’intera casa e la cessione del contratto richiedono invece il suo consenso.
Ricevuta di pagamento del canone di locazione (Italia)
Per il proprietario che in Italia riceve l’affitto e per l’inquilino che chiede la prova del pagamento: la quietanza dell’art. 1199 del codice civile, con locatore e conduttore e i rispettivi codici fiscali, l’importo in cifre e in lettere, il mese o il periodo pagato, l’immobile, la data e la modalità di pagamento. Ha lo spazio per la marca da bollo da 2 €, dovuta sulle ricevute di importo superiore a 77,47 €, che si acquista in tabaccheria. Il locatore la rilascia su richiesta dell’inquilino.
Diffida per canoni di locazione non pagati (Italia)
Per il proprietario in Italia il cui inquilino non paga l’affitto: la diffida al conduttore che elenca le mensilità non pagate e il totale, ricorda che il ritardo oltre venti giorni è motivo di risoluzione (art. 5 della legge 27 luglio 1978, n. 392) e intima il pagamento entro quindici giorni (artt. 1219 e 1454 c.c.), avvertendo che in mancanza il contratto si intenderà risolto e seguirà l’intimazione di sfratto per morosità davanti al giudice. Per raccomandata A/R all’immobile locato, o a mano.
Diffida al locatore per le riparazioni della casa in affitto (Italia)
Per l’inquilino in Italia che ha in casa guasti a carico del proprietario – infiltrazioni, caldaia, impianti, umidità – e non riesce a farli riparare: la diffida al locatore che descrive i difetti, fissa un termine per le riparazioni (artt. 1575 e 1576 c.c.), annuncia le riparazioni urgenti eseguite direttamente con richiesta di rimborso (art. 1577 c.c.) e riserva la riduzione del canone o la risoluzione davanti al giudice, continuando a pagare l’affitto. Per raccomandata A/R, PEC se il locatore ne ha una, o a mano.
Non trova il documento che Le serve? Lo richieda gratuitamente – scriviamo i moduli e le lettere che ci vengono chiesti. Richiedi un documento